Cassazione Civile, Ordinanza n. 21381/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due verifiche ispettive, una della DTL e una dell'INPS, svolte su un rapporto che coinvolgeva una cooperativa indicata come appaltatrice e la società ricorrente, per un totale di 61 lavoratori. Gli enti hanno contestato una somministrazione irregolare di manodopera e hanno preteso contributi e premi, ritenendo che la cooperativa si fosse limitata a fornire mera manodopera senza reale autonomia organizzativa e senza rischio imprenditoriale. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'azione di accertamento negativo proposta dalla società. In particolare, ha ritenuto: a) non genuino l'appalto; b) retributive, e quindi assoggettabili a contribuzione, somme corrisposte in busta paga a titolo di ristorno, spese fisse e trasferte; c) applicabile il più grave regime sanzionatorio dell'evasione, per l'occultamento della situazione reale rispetto a quella formalmente rappresentata. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 20 e 29 del d.lgs. n. 276/2003, lamentando che il giudice di merito avrebbe deciso su una fattispecie diversa da quella oggetto del verbale ispettivo e che l'appalto era lecito; 2) violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 601/1973 e dell'art. 3 della l. n. 142/2001, sostenendo la legittimità del ristorno e dei rimborsi spese; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la pretesa contributiva avrebbe dovuto essere limitata a un diverso periodo temporale; 4) violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 3 del d.l. n. 12/2002, contestando il regime sanzionatorio per evasione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per difetto di specificità e per improprio utilizzo delle censure di legittimità come doglianze di merito, richiamando anche il limite della doppia conforme; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la divergenza tra la situazione formale e quella effettiva integra l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni idoneo a giustificare il regime sanzionatorio dell'evasione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché non rispettavano il requisito di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., si risolvevano in contestazioni generiche della valutazione di merito e, quanto alle censure sulla motivazione, erano comunque ostate dalla doppia conforme. Ha respinto il quarto motivo, ritenendo corretta la qualificazione della fattispecie come evasione contributiva in presenza di occultamento della reale natura dei rapporti e delle retribuzioni. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore di INPS e INAIL ed è stata data atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la liceità dell'operazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
richiamato sia in relazione alla dedotta violazione sulla qualificazione dell'appalto sia sul regime sanzionatorio; la Corte ha ritenuto corretta la riconduzione della fattispecie alla somministrazione irregolare con occultamento della realtà effettiva
richiamato dalla ricorrente in tema di ristorni e trattamento contributivo, ma senza superare il vaglio di ammissibilità
la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il ristorno, rilevando mancanza di delibera assembleare e di erogazione in bilancio
invocato impropriamente per censurare la valutazione del materiale istruttorio, attività non sindacabile come violazione dell'articolo se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
il controllo sulla motivazione è risultato precluso, anche in ragione della doppia conforme
richiede specifica indicazione e riassunto del contenuto degli atti e documenti richiamati, requisito non rispettato nel ricorso
art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.
richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
menzionato nel dispositivo per il meccanismo del contributo unificato
art. 13, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato come norma introduttiva del raddoppio del contributo unificato
invocato in relazione al regime sanzionatorio applicato alla pretesa contributiva
menzionato dalla ricorrente per sostenere che il verbale ispettivo riguardasse una diversa contestazione rispetto a quella decisa in giudizio
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: quando si fonda su atti o documenti, il loro contenuto rilevante deve essere riportato in modo puntuale, così da consentire alla Corte la verifica immediata delle censure.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito: la contestazione della valutazione delle prove e dell'accertamento fattuale è inammissibile se proposta come violazione di legge anziché nei limiti del vizio motivazionale dedotto in modo rituale.
- In presenza di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, la critica alla motivazione è ulteriormente limitata dalla preclusione della c.d. doppia conforme.
- In materia contributiva, la divergenza tra l'assetto formale dei rapporti e la situazione effettivamente accertata può integrare occultamento dei rapporti o delle retribuzioni e giustificare l'applicazione del più grave regime sanzionatorio dell'evasione.
- Le somme corrisposte in busta paga assumono natura retributiva e sono assoggettate a contribuzione quando non risultino provati i presupposti normativi che ne giustificano il trattamento diverso, come nel caso di ristorni senza deliberazione assembleare e senza contabilizzazione in bilancio, o di rimborsi spese non documentati o di trasferte non effettive.
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