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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36813/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 14 maggio 2026 del Tribunale del Riesame di Roma, che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 26 gennaio 2026 per il reato di ricettazione, contestato in relazione a fatti del 23 ottobre 2025. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., ha dedotto violazione degli artt. 125 c.p.p. e 648 c.p., censurando la motivazione sulla provenienza illecita del denaro sequestrato: secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dato per scontata tale provenienza senza considerare che la somma apparteneva alla madre convivente, della quale era documentata la disponibilità economica. Ha inoltre richiamato l’annullamento, da parte dello stesso Tribunale, della misura cautelare disposta nel procedimento relativo alla violazione dell’art. 75 d.lgs. 159/2011, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il fumus della ricettazione, in caso di disponibilità di somme cospicue non giustificata, può essere desunto dalla mancanza di redditi leciti e da ulteriori elementi indicativi della provenienza delittuosa. Nel caso concreto, il Tribunale del Riesame aveva rilevato che gli estratti del conto intestato alla madre non documentavano prelievi in contanti o giacenze idonee a giustificare la somma rinvenuta nell’abitazione; aveva inoltre valutato l’irragionevolezza della detenzione domestica del denaro, l’assenza di attività lavorativa e di altri redditi leciti del ricorrente, i suoi precedenti per reati anche patrimoniali e in materia di armi e stupefacenti, la sottoposizione a misure di prevenzione e i rapporti con soggetti pregiudicati. La Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e dirette a contrapporre una diversa valutazione di merito, senza confrontarsi con tali elementi. Ha giudicato manifestamente infondato anche il richiamo all’annullamento della misura cautelare per l’art. 75 d.lgs. 159/2011: il Tribunale aveva escluso i gravi indizi per l’unicità dell’episodio, ma aveva comunque valorizzato le circostanze fattuali della compagnia del ricorrente con soggetti pregiudicati e del contesto dell’operazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    in tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anche dalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa

    Il fumus della ricettazione può essere desunto dalla disponibilità di denaro non giustificata, valutando congiuntamente l’assenza di redditi leciti e ulteriori elementi concreti indicativi della provenienza delittuosa.

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione (come sopra enucleati), si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

    L’impugnazione deve contenere una critica specifica alle ragioni del provvedimento impugnato e confrontarsi con i dati fattuali che ne costituiscono il fondamento.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione (come sopra enucleati), si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

    È inammissibile l’impugnazione che non si confronta specificamente con la motivazione e gli elementi fattuali del provvedimento censurato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa indicati, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 125 c.p.p.

    La norma è stata indicata dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione della motivazione; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La norma è richiamata quale disposizione in base alla quale è stato proposto il ricorso; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    in realtà dalla lettura dell'ordinanza impugnata si evince che il Tribunale non riconosce i gravi indizi per la unicità dell'episodio

    Nel procedimento richiamato, l’esclusione dei gravi indizi è stata collegata all’unicità dell’episodio; ciò non escludeva la valutazione degli ulteriori dati fattuali rilevanti per il sequestro preventivo.

Massime di principio

  • Ai fini del fumus della ricettazione in sede di sequestro preventivo, la disponibilità di una somma cospicua non giustificata può essere valutata insieme all’assenza di redditi leciti e ad ulteriori circostanze concrete indicative della provenienza delittuosa.
  • La censura in impugnazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione del provvedimento e con gli elementi fattuali che la sostengono; la mera contrapposizione di una diversa lettura del merito, senza confutare tali elementi, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivoRicettazione
RamiProcesso penaleMisure cautelariDelitti contro il patrimonio

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