Cassazione Civile, Ordinanza n. 32083/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del corrispettivo di forniture energetiche rese in base a un contratto di somministrazione concluso con un condominio. Il condominio ha proposto opposizione eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Tivoli, sostenendo che il foro competente dovesse essere quello di Roma, luogo in cui aveva domicilio l’amministratore pro tempore. Il Tribunale ha respinto l’eccezione e l’opposizione; il condominio ha quindi proposto regolamento facoltativo di competenza deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 66-bis cod. cons., dell’art. 19, comma 2, c.p.c. e dell’art. 16 Cost., insistendo sul criterio del domicilio dell’amministratore quale criterio rilevante per determinare la competenza territoriale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Tivoli. Ha ritenuto corretto distinguere il tema della competenza territoriale inderogabile ex art. 66-bis cod. cons. dal diverso tema delle notificazioni e comunicazioni processuali al condominio. Ai fini della competenza, il domicilio o la residenza del consumatore-condominio va individuato nel luogo in cui si trova lo stabile condominiale, perché lì si concentra il centro degli interessi dei partecipanti e si collocano i servizi e le forniture oggetto del rapporto. La rilevanza del domicilio dell’amministratore pro tempore resta limitata alle notifiche e comunicazioni. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 66-bis d.lgs. n. 206/2005
La competenza territoriale inderogabile nelle controversie di consumo si radica nel foro della residenza o del domicilio del consumatore; nel caso del condominio-consumatore tale luogo coincide con quello in cui è situato lo stabile condominiale, non con il domicilio dell’amministratore.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina speciale del foro del consumatore.
art. 16 Cost.
Richiamato nel ricorso, senza che la Corte ne fondi la decisione.
Richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto concluso da un amministratore di condominio con un professionista, se la prestazione è destinata ai bisogni dei singoli partecipanti persone fisiche, trova applicazione la disciplina consumeristica.
- Ai fini del foro del consumatore, il domicilio o la residenza del condominio va individuato nel luogo in cui è sito l’edificio condominiale, perché lì si concentra il centro degli interessi dei partecipanti e si realizza il rapporto contrattuale.
- Il domicilio dell’amministratore di condominio rileva per le notifiche e comunicazioni processuali, ma non costituisce criterio di individuazione della competenza territoriale inderogabile.
- Quando una parte invoca una competenza speciale di protezione, non può sostituirla con criteri generali o con il domicilio del rappresentante, se ciò determinerebbe una frammentazione eccessiva e non coerente del foro competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32061/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32064/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32065/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32067/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32072/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_civile · 10 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32073/2025 del 10/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →