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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32083/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del corrispettivo di forniture energetiche rese in base a un contratto di somministrazione concluso con un condominio. Il condominio ha proposto opposizione eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Tivoli, sostenendo che il foro competente dovesse essere quello di Roma, luogo in cui aveva domicilio l’amministratore pro tempore. Il Tribunale ha respinto l’eccezione e l’opposizione; il condominio ha quindi proposto regolamento facoltativo di competenza deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 66-bis cod. cons., dell’art. 19, comma 2, c.p.c. e dell’art. 16 Cost., insistendo sul criterio del domicilio dell’amministratore quale criterio rilevante per determinare la competenza territoriale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Tivoli. Ha ritenuto corretto distinguere il tema della competenza territoriale inderogabile ex art. 66-bis cod. cons. dal diverso tema delle notificazioni e comunicazioni processuali al condominio. Ai fini della competenza, il domicilio o la residenza del consumatore-condominio va individuato nel luogo in cui si trova lo stabile condominiale, perché lì si concentra il centro degli interessi dei partecipanti e si collocano i servizi e le forniture oggetto del rapporto. La rilevanza del domicilio dell’amministratore pro tempore resta limitata alle notifiche e comunicazioni. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 66-bis d.lgs. n. 206/2005

    La competenza territoriale inderogabile nelle controversie di consumo si radica nel foro della residenza o del domicilio del consumatore; nel caso del condominio-consumatore tale luogo coincide con quello in cui è situato lo stabile condominiale, non con il domicilio dell’amministratore.

  • art. 19 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina speciale del foro del consumatore.

  • art. 16 Cost.

    Richiamato nel ricorso, senza che la Corte ne fondi la decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contratto concluso da un amministratore di condominio con un professionista, se la prestazione è destinata ai bisogni dei singoli partecipanti persone fisiche, trova applicazione la disciplina consumeristica.
  • Ai fini del foro del consumatore, il domicilio o la residenza del condominio va individuato nel luogo in cui è sito l’edificio condominiale, perché lì si concentra il centro degli interessi dei partecipanti e si realizza il rapporto contrattuale.
  • Il domicilio dell’amministratore di condominio rileva per le notifiche e comunicazioni processuali, ma non costituisce criterio di individuazione della competenza territoriale inderogabile.
  • Quando una parte invoca una competenza speciale di protezione, non può sostituirla con criteri generali o con il domicilio del rappresentante, se ciò determinerebbe una frammentazione eccessiva e non coerente del foro competente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatori
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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