Cassazione Civile, Ordinanza n. 07035/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta contro il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Como per l’attività svolta da un consulente tecnico di parte in un procedimento in cui la parte assistita era ammessa al gratuito patrocinio. Il Tribunale, accogliendo solo in parte l’opposizione, aveva liquidato il compenso applicando la tariffa professionale dei biologi di cui al D.M. 22 luglio 1993, n. 362, richiamando un precedente di legittimità. Il consulente ha impugnato l’ordinanza con tre motivi: (1) violazione del D.M. n. 115 del 2002, perché il compenso avrebbe dovuto essere liquidato secondo l’art. 25 del testo unico sul patrocinio a spese dello Stato, e non secondo tariffe professionali; (2) violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011 e vizio motivazionale, sostenendo che l’ordinanza del tribunale sarebbe stata appellabile ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. e non ricorribile per cassazione; (3) violazione dell’art. 102 c.p.c. e motivazione contraddittoria, per avere il tribunale applicato d’ufficio una tariffa diversa da quella invocata dalle parti, senza che la questione fosse stata oggetto di specifica impugnazione o sottoposta al contraddittorio. Il Ministero non si è difeso.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo e il terzo motivo, ritenendo corretta la ricorribilità in cassazione dei provvedimenti emessi ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, affermando che spetta al giudice individuare la disciplina applicabile secondo iura novit curia. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che anche il compenso del consulente tecnico di parte della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere liquidato secondo il D.P.R. n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali. Di conseguenza, ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Como, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
I provvedimenti pronunciati ai sensi di questa norma non sono appellabili, ma ricorribili per cassazione nei termini previsti dal D.Lgs. n. 150 del 2011.
art. 15, comma 6, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Prevede che i provvedimenti ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 non sono appellabili ma ricorribili in cassazione.
La Corte esclude la sua violazione, ritenendo che il giudice possa individuare d’ufficio la disciplina applicabile nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 25 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È la disciplina richiamata dal ricorrente per la liquidazione del compenso, che la Corte ritiene applicabile al compenso del consulente tecnico di parte ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico"
La disposizione è letta come norma di equiparazione del trattamento tra ausiliario del magistrato e consulente tecnico di parte, con liquidazione secondo il testo unico e non secondo tariffe professionali.
art. 131, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per evidenziare l’intervento della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui prevedeva la prenotazione a debito anziché l’anticipazione da parte dell’erario.
art. 3 Cost.
Viene richiamato sia in relazione alla questione di costituzionalità dell’art. 131, comma 3, sia per affermare il difetto di ragionevolezza della disciplina che ostacolava l’anticipazione dei compensi.
Tariffa professionale dei biologi, ritenuta non applicabile alla liquidazione del compenso del consulente tecnico di parte ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
D.M. 30 maggio 2002, n. 115
È il testo unico sul patrocinio a spese dello Stato, base normativa per la liquidazione del compenso dei tecnici e dei consulenti nel relativo regime.
Massime di principio
- Nel regime del patrocinio a spese dello Stato, il compenso del consulente tecnico di parte deve essere liquidato secondo le norme del testo unico speciale e non sulla base di tariffe professionali esterne, quando la disciplina speciale preveda criteri omogenei per ausiliari del giudice e consulenti di parte.
- La qualificazione della disciplina applicabile spetta al giudice anche d’ufficio in base al principio iura novit curia, purché sia rispettato il limite del chiesto e pronunciato; non occorre che la questione normativa sia stata specificamente sollevata dalle parti se il thema decidendum resta invariato.
- I provvedimenti emessi in materia di liquidazione dei compensi ai sensi dell’art. 170 del testo unico sulle spese di giustizia non sono appellabili quando la legge speciale preveda il ricorso per cassazione.
- Nel sistema del patrocinio a spese dello Stato, il trattamento economico degli ausiliari e dei consulenti tecnici della parte ammessa deve essere coerente con la funzione pubblicistica dell’incarico e con la ratio di tutela dell’effettività della difesa del non abbiente.
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