Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41508/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere disposta dal GIP il 30/01/2025 per i reati di autoriciclaggio, reimpiego e intestazione fittizia. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 275, comma 3-bis, c.p.p.) e vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente: il tempo già trascorso in custodia (dal 30/01/2025), la richiesta di rito abbreviato, il comportamento collaborativo, l'unico precedente penale, l'attività lavorativa precedente all'arresto, l'interruzione dei rapporti con l'omonimo cugino detenuto in regime 41-bis, l'assenza di altre esigenze cautelari oltre al rischio di reiterazione e le decisioni della Corte di cassazione relative a terzi (Vincenzo Bocchetti).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo concreto e attuale di recidiva specifica, giustificante la custodia in carcere come unica misura adeguata, valorizzando il ruolo del Pecorelli quale intermediario nelle operazioni di reimpiego e intestazione fittizia a favore di un esponente del clan Lo Russo (detenuto in 41-bis). Le condotte sono state valutate come pianificate, reiterate e inserite in un contesto criminoso strutturato. Sono state ritenute non dirimenti le argomentazioni difensive: il tempo in carcere è soggetto a limiti di legge e non invalida le esigenze cautelari; l'unicità del precedente e l'attività lavorativa sono neutri ai fini cautelari; la collaborazione non è risultata idonea a fornire un contributo serio; la scelta del rito abbreviato è interesse processuale del ricorrente; l'interruzione dei rapporti dipende dal regime detentivo e non incide sulle esigenze cautelari; le decisioni sulla posizione di terzi (Bocchetti) non rilevano senza elementi di identità di ruolo. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, ma il Tribunale ha deciso nel merito.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferita come aggravante/agevolativa connessa all'appartenenza o al favore a organizzazioni di tipo mafioso; nel caso è considerata elemento fattuale che aggrava la valutazione della pericolosità e ha inciso nelle valutazioni cautelari (era comunque non contestata).

  • art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione/violazione di legge nel riesame della misura cautelare; il Tribunale ha ritenuto che la motivazione sia coerente con i criteri della norma e che il ricorrente non abbia provato l'assenza del pericolo di reiterazione richiesto per la revoca o attenuazione della misura.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Citato come regime detentivo del cugino; il Tribunale ha ritenuto che l'interruzione dei rapporti dovuta al regime 41-bis non incida sulle esigenze cautelari del ricorrente, poiché non frutto di una scelta effettiva idonea a ridurre il rischio cautelare.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. finali c.p.p.

    Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (formalità amministrative previste per la comunicazione/trasmissione del provvedimento).

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare basata sul rischio di reiterazione è necessario dimostrare che il pericolo non sia concreto e attuale: argomentazioni generiche (tempo già trascorso, lavoro, unico precedente) sono spesso neutre se sono presenti elementi di gravità e ripetizione.
  • Il ruolo svolto nell'ambito di un'associazione criminale (es. intermediario per reimpiego di proventi) e la ripetitività e pianificazione delle condotte aumentano la consistenza della valutazione del pericolo sociale e giustificano misure più afflittive.
  • La mera scelta del rito abbreviato appartiene al diritto di difesa e non costituisce di per sé indizio favorevole ai fini cautelari; è necessario che la difesa fornisca elementi concreti che neutralizzino il rischio cautelare.
  • La collaborazione con le indagini produce effetti attenuativi solo se è reale e idonea a fornire un contributo significativo; dichiarazioni o aperture inefficaci raramente incidono sulle esigenze cautelari.
  • L'interruzione dei rapporti con terzi detenuti non è automaticamente valutabile come diminuzione del rischio se tale interruzione deriva dal regime detentivo e non da un autonomo comportamento distanziativo dell'indagato.
  • Le decisioni della Corte di cassazione o di altri giudici sulla posizione di terzi non vincolano il giudice del riesame a meno che non emergano elementi di identità oggettiva e soggettiva dei ruoli; il richiamo a provvedimenti su altri soggetti richiede un confronto probatorio specifico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.