Cassazione Penale, Sentenza n. 41508/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere disposta dal GIP il 30/01/2025 per i reati di autoriciclaggio, reimpiego e intestazione fittizia. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 275, comma 3-bis, c.p.p.) e vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente: il tempo già trascorso in custodia (dal 30/01/2025), la richiesta di rito abbreviato, il comportamento collaborativo, l'unico precedente penale, l'attività lavorativa precedente all'arresto, l'interruzione dei rapporti con l'omonimo cugino detenuto in regime 41-bis, l'assenza di altre esigenze cautelari oltre al rischio di reiterazione e le decisioni della Corte di cassazione relative a terzi (Vincenzo Bocchetti).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo concreto e attuale di recidiva specifica, giustificante la custodia in carcere come unica misura adeguata, valorizzando il ruolo del Pecorelli quale intermediario nelle operazioni di reimpiego e intestazione fittizia a favore di un esponente del clan Lo Russo (detenuto in 41-bis). Le condotte sono state valutate come pianificate, reiterate e inserite in un contesto criminoso strutturato. Sono state ritenute non dirimenti le argomentazioni difensive: il tempo in carcere è soggetto a limiti di legge e non invalida le esigenze cautelari; l'unicità del precedente e l'attività lavorativa sono neutri ai fini cautelari; la collaborazione non è risultata idonea a fornire un contributo serio; la scelta del rito abbreviato è interesse processuale del ricorrente; l'interruzione dei rapporti dipende dal regime detentivo e non incide sulle esigenze cautelari; le decisioni sulla posizione di terzi (Bocchetti) non rilevano senza elementi di identità di ruolo. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, ma il Tribunale ha deciso nel merito.
Norme richiamate
Riferita come aggravante/agevolativa connessa all'appartenenza o al favore a organizzazioni di tipo mafioso; nel caso è considerata elemento fattuale che aggrava la valutazione della pericolosità e ha inciso nelle valutazioni cautelari (era comunque non contestata).
art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione/violazione di legge nel riesame della misura cautelare; il Tribunale ha ritenuto che la motivazione sia coerente con i criteri della norma e che il ricorrente non abbia provato l'assenza del pericolo di reiterazione richiesto per la revoca o attenuazione della misura.
Citato come regime detentivo del cugino; il Tribunale ha ritenuto che l'interruzione dei rapporti dovuta al regime 41-bis non incida sulle esigenze cautelari del ricorrente, poiché non frutto di una scelta effettiva idonea a ridurre il rischio cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. finali c.p.p.
Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (formalità amministrative previste per la comunicazione/trasmissione del provvedimento).
Massime di principio
- Per ottenere la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare basata sul rischio di reiterazione è necessario dimostrare che il pericolo non sia concreto e attuale: argomentazioni generiche (tempo già trascorso, lavoro, unico precedente) sono spesso neutre se sono presenti elementi di gravità e ripetizione.
- Il ruolo svolto nell'ambito di un'associazione criminale (es. intermediario per reimpiego di proventi) e la ripetitività e pianificazione delle condotte aumentano la consistenza della valutazione del pericolo sociale e giustificano misure più afflittive.
- La mera scelta del rito abbreviato appartiene al diritto di difesa e non costituisce di per sé indizio favorevole ai fini cautelari; è necessario che la difesa fornisca elementi concreti che neutralizzino il rischio cautelare.
- La collaborazione con le indagini produce effetti attenuativi solo se è reale e idonea a fornire un contributo significativo; dichiarazioni o aperture inefficaci raramente incidono sulle esigenze cautelari.
- L'interruzione dei rapporti con terzi detenuti non è automaticamente valutabile come diminuzione del rischio se tale interruzione deriva dal regime detentivo e non da un autonomo comportamento distanziativo dell'indagato.
- Le decisioni della Corte di cassazione o di altri giudici sulla posizione di terzi non vincolano il giudice del riesame a meno che non emergano elementi di identità oggettiva e soggettiva dei ruoli; il richiamo a provvedimenti su altri soggetti richiede un confronto probatorio specifico.
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