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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05636/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio sulla natura dei rapporti di lavoro, definito con un accordo transattivo del 2007 e con rinunce agli atti. Successivamente i lavoratori avevano ottenuto decreti ingiuntivi per ulteriori somme, asseritamente dovute a titolo di differenze retributive e TFR, sostenendo che la transazione non avesse esaurito tutte le pretese e che restassero obblighi di ricostruzione della carriera e della retribuzione. La società aveva opposto i decreti ingiuntivi. In appello, dopo un primo ciclo conclusosi con cassazione e rinvio, la Corte territoriale aveva ritenuto l’accordo integralmente eseguito dalla società e aveva respinto le domande dei lavoratori, valorizzando il tenore letterale dell’accordo, la rinuncia agli atti e il comportamento successivo delle parti. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e 384 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello non avesse applicato correttamente i principi di diritto fissati nel precedente giudizio di legittimità e avesse dato alla transazione un significato estensivo e omnicomprensivo non consentito, senza una reale comparazione tra le somme corrisposte e le pretese originarie; 2) error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c. per motivazione incomprensibile o fuorviante, ritenuta incapace di rendere conoscibile il ragionamento seguito dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente interpretato l’accordo transattivo secondo il suo tenore letterale e in coerenza con i principi dettati nel precedente giudizio di rinvio, valorizzando legittimamente anche la rinuncia agli atti e il comportamento successivo delle parti come conferma della volontà di definire integralmente la lite. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse inesistente, apparente o incomprensibile: le censure sollevate si risolvevano in una mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura per violazione di legge non può risolversi nella proposta di una diversa ricostruzione interpretativa del negozio; deve evidenziare l’inesistenza o l’assoluta inadeguatezza dei dati valorizzati dal giudice di merito o delle regole giustificative impiegate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la deduzione di vizio di motivazione o nullità della sentenza è ammissibile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    l’interpretazione della transazione va condotta secondo i criteri legali di interpretazione del contratto, valorizzando tenore letterale e comportamento successivo delle parti.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione nel precedente annullamento.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è violazione dell’art. 112 quando il giudice decide la questione devoluta con motivazione congrua, anche se la parte contesta la ricostruzione del fatto e delle prove.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02

    in caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione che censuri l’interpretazione di un accordo negoziale, il ricorrente non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa più favorevole: deve dimostrare l’inesistenza o l’inadeguatezza dei dati o dei criteri ermeneutici posti a base della decisione di merito.
  • L’interpretazione di una transazione deve essere compiuta secondo i canoni legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., considerando il testo dell’accordo, il contesto complessivo e il comportamento successivo delle parti, che può confermare la volontà di definire integralmente la lite.
  • La violazione dei principi enunciati dalla Cassazione nel giudizio di rinvio non è configurabile quando il giudice del rinvio si attenga al perimetro indicato e svolga un esame di merito coerente con quei principi.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione ricorre solo in presenza di anomalie motivazionali estreme; non è sufficiente lamentare una diversa lettura delle risultanze di causa o un dissenso sulla valutazione delle prove.
  • In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito della controversia sotto il profilo della ricostruzione storica dei fatti o della valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileContrattiLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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