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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04495/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per guida in stato di ebbrezza, contestata ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis cod. strada. La difesa deduceva: 1) contraddittorietà della motivazione e travisamento/erronea valutazione della prova testimoniale sulla identità del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato in assenza del difensore, con richiamo all'art. 63 c.p.p.; 3) violazione di norme processuali e contraddittorietà della motivazione per l'inutilizzabilità degli accertamenti irripetibili dell'alcoltest, sostenendo la violazione delle regole sull'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p. e contestando la verbalizzazione successiva del controllo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, che aveva motivato in modo congruo e logico. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte d'appello non aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni dell'imputato, ma su elementi logici e circostanziali univoci, tra cui il possesso dei documenti del veicolo e il fatto che l'imputato fosse l'unica persona rinvenuta fuori dal mezzo nel fossato. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché l'avviso della facoltà di difesa risultava dal verbale e dalla deposizione dell'operante, mentre la redazione postuma del verbale di accertamenti urgenti non determina, di per sé, nullità o inutilizzabilità; è sufficiente la documentazione successiva delle attività di polizia giudiziaria e, per gli atti irripetibili, la certezza dei dati essenziali. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada

    norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, richiamata quale titolo del reato contestato

  • art. 186, comma 2-bis, cod. strada

    richiamato unitamente alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza contestata

  • art. 63 c.p.p.

    invocato dalla difesa in tema di dichiarazioni rese dall'indagato in assenza del difensore

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    richiamato quale norma sull'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima degli accertamenti

  • art. 357, comma 2, c.p.p.

    richiamato per affermare che la redazione immediata degli atti di polizia giudiziaria non è prescritta a pena di nullità o inutilizzabilità

  • art. 373 c.p.p.

    richiamato quale forma di documentazione degli atti di polizia giudiziaria

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, implicita nel dispositivo di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto forma di vizio motivazionale, una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o della ricostruzione del fatto, quando la sentenza di merito presenti una motivazione congrua e logica.
  • L'affermazione della responsabilità può essere sorretta da prova logica e da elementi circostanziali univoci, anche in assenza dell'utilizzo di dichiarazioni rese dall'imputato, purché il ragionamento inferenziale sia coerente e completo.
  • La mancata o successiva verbalizzazione di attività di polizia giudiziaria non comporta automaticamente nullità o inutilizzabilità, non essendo l'immediata redazione dell'atto prescritta a pena di invalidità, purché siano documentati i dati essenziali dell'accertamento.
  • L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore può essere provato anche tramite il verbale e la deposizione dell'operante di polizia giudiziaria, senza necessità di forme sacramentali ulteriori, se la motivazione di merito risulta congrua.
  • Le censure di inutilizzabilità devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è destinato all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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