Cassazione Civile, Ordinanza n. 12485/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 relativa alla dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2017, disconoscendo somme chieste a rimborso nel quadro RX e crediti d'imposta indicati nel quadro RS. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma la CTP lo aveva dichiarato inammissibile ritenendolo non impugnabile; la decisione era stata confermata in appello. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la comunicazione di irregolarità, in quanto contenente la pretesa impositiva dell'Erario, doveva essere considerata atto autonomamente impugnabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in materia tributaria, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non esclude l'impugnabilità di tutti gli atti con cui l'ente impositore renda comunque conoscibile al contribuente una pretesa tributaria ben individuata e sorretta da ragioni fattuali e giuridiche. Applicando tale principio alla comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso originario. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di dedurre in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge, censura proposta dalla contribuente contro la declaratoria di inammissibilità.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La comunicazione di irregolarità emessa nell'ambito del controllo automatizzato, quando rende nota al contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'elencazione degli atti impugnabili non è ostativa all'impugnabilità di atti non espressamente indicati che manifestino una pretesa tributaria ben individuata.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è richiamato come fondamento costituzionale dell'interpretazione estensiva dell'impugnabilità degli atti tributari.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa del contribuente impone di consentire l'impugnazione degli atti che rendono nota la pretesa fiscale.
art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva è richiamato insieme agli altri principi costituzionali a sostegno della tutela del contribuente nel processo tributario.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione in adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel processo tributario sono impugnabili non solo gli atti espressamente indicati dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma anche tutti gli atti con cui l'amministrazione finanziaria comunichi al contribuente una pretesa tributaria ben definita, con le relative ragioni fattuali e giuridiche.
- La comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è immediatamente impugnabile quando contenga, in concreto, una pretesa impositiva compiuta e non meramente interlocutoria.
- La tutela giurisdizionale del contribuente e i principi di buon andamento, difesa e capacità contributiva impongono un'interpretazione non formalistica dell'impugnabilità degli atti tributari.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso un atto che già manifesti una pretesa fiscale specifica integra violazione di legge e va cassata.
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