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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45909/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca della somma di euro 315,00: il ricorrente (assieme alla compagna e coimputata Sveva Gavazzi) ha contestato che l'importo fosse interamente provento dell'attività di spaccio. Inoltre la somma era stata sequestrata alla sola Gavazzi, la quale aveva definito la propria posizione con il rito abbreviato il 13/09/2023, e quindi non vi sarebbe collegamento certo tra il denaro e l'attività illecita attribuita al ricorrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile sotto il profilo formale rispetto ai criteri dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ma ha rilevato d'ufficio l'illegalità della confisca operata dal GIP. In particolare la confisca dei 315 euro è stata dichiarata illegittima perché la misura non rispettava il regime speciale di confisca previsto per il reato contestato (rinvio all'art. 85-bis d.P.R. 309/1990) e non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 240-2 bis cod. pen. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma e ha disposto l'immediata restituzione del denaro all'avente diritto; per il resto la sentenza di applicazione della pena è confermata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato e sul patteggiamento; il procedimento era un patteggiamento (applicazione pena concordata) e la confisca è stata originariamente disposta nel contesto di tale patteggiamento.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Configurazione del reato di detenzione a fini di spaccio nei termini della lieve entità; la tipologia del reato condiziona la misura e il regime di confisca applicabile.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limiti formali dell'impugnazione in Cassazione dopo patteggiamento; la Corte ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per mancata deduzione dei motivi espressamente indicati dalla norma.

  • art. 240-2 bis cod. pen. e rinvio all'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha ritenuto che la confisca dovesse rispettare il regime speciale previsto per i reati di stupefacenti (art. 85-bis DPR 309/1990) e che non ricorressero le condizioni per la confisca generale di cui all'art. 240-2 bis c.p.; pertanto la confisca dei 315 euro è illegittima.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (Sez. U, n. 47766/2015 Butera; Sez. 6, n. 12531/2019 Alushani)

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che limita la possibilità di disporre confische non conformi all'assetto normativo speciale, autorizzando la Corte di legittimità a rilevare d'ufficio la illegittimità di misure di confisca contrarie alla normativa anche quando il ricorso è formalmente inammissibile.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la confisca deve comunque rispettare il regime normativo applicabile al reato: per i reati di stupefacenti va verificato il ricorso alle forme di confisca previste da d.P.R. 309/1990 (es. art. 85-bis) e non può applicarsi automaticamente una confisca generale se mancano i presupposti.
  • Il semplice rinvenimento di denaro nello stesso locale in cui è stata trovata droga non costituisce, senza ulteriori elementi, prova certa che l'intera somma sia provento di spaccio: occorre un collegamento probatorio tra denaro e attività illecita; in assenza di ciò la confisca rischia di essere illegittima.
  • Se il denaro è stato sequestrato alla persona di un coimputato (non necessariamente al ricorrente), la confisca nei confronti dell'altro imputato può essere contestata: la titolarità e la provenienza del denaro devono essere accertate.
  • Per impugnare questioni relative alla confisca in Cassazione è necessario attenersi ai motivi ammessi dall'art. 448 c.p.p.; tuttavia la Corte di legittimità può, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, rilevare d'ufficio l'illegalità di misure di confisca incompatibili con la normativa vigente.
  • In caso di annullamento della confisca, il giudice della legittimità può disporre la restituzione immediata del denaro all'avente diritto e annullare la misura senza rinvio quando la censura riguarda esclusivamente la confisca e la sua illegittimità è manifesta.

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