Cassazione Civile, Ordinanza n. 04956/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento e dal conseguente provvedimento di irrogazione sanzioni emesso nei confronti di una società per il periodo d’imposta 2006, notificato al ricorrente nella asserita qualità di amministratore di fatto della società stessa. In appello la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto provato l’esercizio di fatto dell’amministrazione societaria da parte del contribuente e, assumendo tale posizione equiparabile a quella dell’amministratore di diritto, aveva considerato valida la notifica eseguita nei suoi confronti. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: (1) violazione dell’art. 62 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica dell’atto di contestazione nei suoi confronti fosse illegittima perché non era amministratore di fatto e comunque non era legale rappresentante della società; (2) violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 145 c.p.c., deducendo l’inesistenza della notifica perché eseguita a mezzo posta in un comune diverso da quello del domicilio fiscale della società; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all’asserita inefficacia della notifica dell’atto, trattandosi di atto rivolto alla società. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha dichiarati inammissibili per difetto di interesse ad agire: l’atto impositivo riguardava obbligazioni tributarie della società e la notifica al ricorrente era avvenuta soltanto nella presunta qualità di amministratore di fatto, sicché egli non era titolare di un interesse giuridicamente apprezzabile a contestarne la legittimità. Inoltre, l’eventuale nullità o inesistenza della notifica era comunque irrilevante perché l’atto risultava notificato anche al legale rappresentante della società, che lo aveva poi impugnato, dimostrando piena conoscenza dell’atto. La Corte ha quindi confermato il principio per cui l’amministratore di fatto non è legittimato a impugnare un avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale spetta agli amministratori nominati secondo legge e risultanti da pubblici registri; l’art. 62 d.P.R. n. 600/1973 attribuisce la rappresentanza ai soggetti che hanno l’amministrazione di fatto solo in via residuale, quando non sia determinabile secondo la legge civile.
Norme richiamate
L'interesse ad agire richiede un risultato utile, concreto e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice; non basta prospettare possibili effetti futuri pregiudizievoli.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È la norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 62 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Ai fini tributari la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche spetta a chi ne ha l'amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile secondo la legge civile.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per contestare la regolarità della notifica dell'atto impositivo.
Richiamato per contestare la notifica dell'atto a soggetto diverso e in luogo ritenuto non corretto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interesse ad agire manca quando il ricorrente non è titolare della situazione giuridica incisa dall'atto e non può conseguire con l'impugnazione un'utilità concreta e diretta.
- L'amministratore di fatto non è, di regola, legittimato a impugnare un avviso di accertamento rivolto alla società, perché la rappresentanza legale spetta agli amministratori nominati secondo legge e risultanti dai pubblici registri.
- In materia tributaria, l'eventuale irregolarità della notifica dell'atto a un soggetto non legittimato può essere priva di rilievo se l'atto è comunque validamente portato a conoscenza del soggetto effettivamente legittimato a rappresentare l'ente e questi lo impugna.
- L'assenza di un'efficacia, anche solo riflessa, del giudicato formatosi sull'atto impositivo rispetto a eventuali responsabilità personali o amministrative del terzo esclude che questi possa fondare su tali possibili conseguenze un autonomo interesse all'impugnazione.
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