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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34841/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva agito per far accertare l’insussistenza del debito per contributi omessi alla Gestione Separata relativi all’anno 2012. La Corte d’appello, su gravame dell’INPS, aveva respinto la domanda ritenendo non prescritto il credito contributivo: aveva individuato il dies a quo della prescrizione nel 20 agosto 2013, cioè nella scadenza del termine "lungo" previsto per il versamento con maggiorazione dello 0,40%, e aveva considerato interruttiva una comunicazione dell’INPS pervenuta nel luglio 2018. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e della L. n. 335 del 1995, art. 3, sostenendo che il termine del 20 agosto 2013 non fosse un termine alternativo di adempimento dell’obbligazione contributiva, ma solo una facilitazione onerosa per il pagamento di un debito già scaduto, con conseguente applicazione della prescrizione dalla scadenza originaria del versamento, ossia dall’8 luglio 2013. Il secondo motivo, relativo al quantum debeatur, è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione di merito nella individuazione del dies a quo della prescrizione. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione Separata, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e, nel caso concreto, il termine rilevante era l’8 luglio 2013, non il 20 agosto 2013. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi previdenziali, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo dovuto.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3

    Richiamata come norma sulla prescrizione dei contributi previdenziali, da coordinare con il momento di scadenza del versamento.

  • r.d.l. n. 1827/1935, art. 55

    I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui singoli contributi dovevano essere versati.

  • d.lgs. n. 241/1997, art. 18, comma 4

    "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"

    I versamenti contributivi seguono i termini fiscali previsti per la dichiarazione dei redditi, con possibile differimento dei termini stessi.

  • D.P.C.M. 13 giugno 2013, art. 1, comma 1

    "entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione"; "dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"

    Il termine al 20 agosto 2013 costituisce una mera proroga onerosa del pagamento, non un termine alternativo di scadenza dell’obbligazione principale.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Norma richiamata per la procedura camerale non partecipata.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione Separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Quando il legislatore prevede un termine successivo con applicazione di una maggiorazione o di interessi corrispettivi, tale facoltà non modifica la scadenza originaria dell’obbligazione principale ai fini della prescrizione.
  • Un differimento dei termini di pagamento disposto con fonte regolamentare attuativa incide anche sul dies a quo della prescrizione, purché riguardi il termine effettivamente assegnato per il versamento.
  • L’esistenza di una facilitazione onerosa per il pagamento tardivo non trasforma il termine posticipato in una scadenza autonoma dell’obbligazione contributiva.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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