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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35850/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da un contratto relativo alla realizzazione di una villetta a schiera. I committenti-acquirenti hanno agito per far accertare la legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1671 c.c. e per ottenere la restituzione degli acconti versati. L'impresa convenuta ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'indennizzo previsto per il recesso dall'appalto e il risarcimento del mancato guadagno. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei committenti al recesso e ha trattenuto una somma a favore dell'impresa; la Corte d'appello, invece, ha riqualificato il rapporto come vendita di cosa futura, non come appalto, ritenendo prevalente il dare sul facere, e ha ridotto a Euro 8.000 le somme trattenibili dall'impresa. Nel ricorso per cassazione l'impresa ha dedotto: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse mutato il contenuto della domanda; 2) violazione degli artt. 1362, 1472 e 1655 c.c., censurando la qualificazione del contratto come vendita di cosa futura anziché appalto; 3) violazione degli artt. 1373 e 1671 c.c., sostenendo che nel contratto di vendita il recesso deve essere pattuito espressamente, mentre l'appalto prevede un recesso legale; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., contestando la valutazione delle prove sulla prova dei pagamenti eseguiti ai professionisti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi congiuntamente esaminati, affermando che l'interpretazione della domanda e la qualificazione giuridica del rapporto sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e che, nel caso concreto, la Corte territoriale ha correttamente qualificato il rapporto come vendita di cosa futura sulla base di elementi fattuali specifici: prevalenza della prestazione di dare, modifiche marginali rispetto alle villette tipo, corrispettivo a corpo, assenza di stati di avanzamento e di variazioni di prezzo. La Cassazione ha anche rilevato che, scioltosi il contratto per mutuo dissenso, era corretto riconoscere all'impresa le restituzioni e il risarcimento dei danni nei limiti accertati, mentre la valutazione della prova sul pagamento dei professionisti era un apprezzamento di merito insindacabile, non avendo la Corte d'appello preteso la sola prova documentale ma avendo giudicato complessivamente insufficiente il materiale probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o attribuire un bene diverso da quello richiesto; la censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice si limita a qualificare giuridicamente i fatti dedotti senza mutarne il contenuto sostanziale.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Opera il principio iura novit curia: il giudice può dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e al rapporto controverso, ricercando le norme applicabili alla fattispecie concreta.

  • art. 1362 c.c.

    La censura sull'interpretazione del contratto è infondata in presenza di un accertamento di fatto del giudice di merito sorretto da elementi testuali e strutturali del rapporto.

  • art. 1472 c.c.

    Richiamato ai fini della qualificazione della fattispecie come vendita di cosa futura.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato ai fini del confronto con il contratto di appalto e della distinzione tra appalto e vendita di cosa futura.

  • art. 1373 c.c.

    Nel contratto di vendita il recesso non è legale ma deve essere espressamente previsto, rilievo invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione operata dal giudice di merito.

  • art. 1671 c.c.

    Nel contratto di appalto il committente può recedere unilateralmente; il tema è stato richiamato per distinguere appalto e vendita di cosa futura.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova del pagamento è stata respinta perché la Corte territoriale ha svolto una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, non una ripartizione erronea dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta errata valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibilmente diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione del divieto di ultrapetizione.
  • Il principio iura novit curia consente al giudice di attribuire ai fatti allegati una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, purché restino fermi i fatti costitutivi dedotti in giudizio e non venga attribuito un bene della vita diverso da quello domandato.
  • La distinzione tra vendita di cosa futura e appalto dipende dalla prevalenza, rispettivamente, della prestazione di dare o di facere, da valutare in concreto tenendo conto della normalità produttiva dell'impresa, dell'incidenza delle personalizzazioni richieste e delle modalità di determinazione del corrispettivo.
  • Se le modifiche richieste al manufatto sono marginali e non ne snaturano le caratteristiche essenziali, il contratto può essere qualificato come vendita di cosa futura; se invece le modifiche comportano un prodotto diverso e richiedono un diverso assetto dei mezzi di produzione, ricorre l'appalto.
  • La valutazione dell'idoneità delle prove a dimostrare un pagamento o altra circostanza fattuale è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica e da un esame complessivo del materiale istruttorio.
  • La deduzione di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, se il giudice di merito ha correttamente esaminato tutte le risultanze acquisite.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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