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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11313/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società proprietaria di un'autovettura conveniva in giudizio la Regione chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal veicolo in occasione di un sinistro stradale avvenuto di sera su una strada provinciale, che la parte attrice riconduceva all'improvviso attraversamento di un tasso. Il Giudice di Pace rigettava la domanda; in appello il Tribunale riqualificava la pretesa nell'ambito dell'art. 2052 c.c. e condannava la Regione al pagamento del danno, ritenendo la Regione ente legittimato a rispondere dei danni da fauna selvatica e affermando che non fosse stata provata la causa fortuita. La Regione ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva omesso di valutare la condotta colposa del conducente e la dinamica del sinistro, con conseguente interruzione del nesso causale; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del contraddittorio e delle preclusioni, per avere il Tribunale riqualificato d'ufficio la domanda da art. 2043 c.c. ad art. 2052 c.c., con asserita lesione del diritto di difesa e preteso giudicato interno; 3) erronea applicazione dell'art. 2052 c.c. e degli artt. 115 e 112 c.p.c., contestando che la Regione fosse il soggetto tenuto a rispondere dei danni da fauna selvatica e lamentando, comunque, l'insufficienza della prova sulla dinamica del sinistro e sul nesso causale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, ma ha accolto nei limiti di cui in motivazione il primo e il terzo motivo. Ha ribadito che i danni causati da fauna selvatica sono risarcibili ai sensi dell'art. 2052 c.c. e che la riqualificazione giuridica della domanda da art. 2043 c.c. ad art. 2052 c.c. non viola di per sé il contraddittorio. Tuttavia ha censurato la sentenza impugnata perché il giudice d'appello aveva fondato la condanna sulla sola prova dell'impatto tra veicolo e animale, senza verificare in concreto la dinamica del sinistro e il necessario scrutinio sull'eventuale concorso o esclusività della condotta di guida del danneggiato. La sentenza del Tribunale di Macerata è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello alla luce dei principi di diritto enunciati. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale parametro originariamente evocato in causa, ma ritenuto non decisivo perché la fattispecie dei danni da fauna selvatica va sussunta nell'art. 2052 c.c.

  • art. 2052 c.c.

    norma che disciplina la responsabilità oggettiva del proprietario o utilizzatore dell'animale; per i danni da fauna selvatica la responsabilità è imputata alla pubblica amministrazione titolare delle funzioni di gestione e tutela del patrimonio faunistico.

  • art. 2054 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la presunzione di colpa del conducente, ma la Corte precisa che, nei casi di danno da animale libero, opera come regola concorrente di valutazione della condotta di guida del danneggiato, non come base primaria della responsabilità dell'ente.

  • art. 1227 c.c.

    utilizzato per valutare il concorso causale o l'esclusività della condotta del danneggiato nella produzione del danno, con possibile riduzione o esclusione del risarcimento.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato incidentalmente per rilevare la tardività del controricorso depositato oltre il termine perentorio applicabile ratione temporis.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicata come norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 320 c.p.c.

    evocato nel secondo motivo in tema di preclusioni processuali nel giudizio avanti al giudice di pace.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ritenuto non violato dalla riqualificazione giuridica della domanda.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato per sostenere la nullità della sentenza per asserita lesione del giusto processo, ma la censura è stata respinta.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove e l'attribuzione di fatti non allegati dalle parti.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare la decisione su fatti non allegati e il superamento del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • L. n. 157/1992

    richiamata per affermare che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e che le competenze di gestione e tutela sono affidate in via primaria alle Regioni.

Massime di principio

  • I danni cagionati da fauna selvatica sono, in linea di principio, risarcibili nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2052 c.c., quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, e non dell'art. 2043 c.c.
  • Nell'ambito dell'art. 2052 c.c. non opera una presunzione di colpa del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, ma un criterio oggettivo fondato sulla proprietà o sull'uso dell'animale e sul nesso causale tra il comportamento dell'animale e il danno.
  • Quando il sinistro coinvolge un veicolo e un animale libero o comunque non attaccato al mezzo, il giudice deve accertare in concreto la dinamica dell'evento e valutare comparativamente la condotta dell'animale e quella del conducente ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c.
  • Il danneggiato non è dispensato dall'allegare e provare gli elementi fattuali necessari a ricostruire la dinamica del sinistro: la mera dimostrazione dell'urto con un animale non basta, da sola, a fondare automaticamente la responsabilità dell'ente.
  • La riqualificazione giuridica della domanda da una norma di responsabilità ad un'altra, quando restano immutati i fatti allegati, rientra nel potere-dovere del giudice di qualificazione giuridica dei fatti e non viola di per sé il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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