Cassazione Civile, Ordinanza n. 11182/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise su prodotti alcolici relativi all'anno 2012, emesso in relazione a un presunto svincolo irregolare di prodotti detenuti in regime sospensivo d'accisa nell'ambito di una frode. In appello la decisione di primo grado era stata riformata, ritenendosi non dimostrato che i contribuenti fossero partecipi o comunque a conoscenza della frode. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un motivo unico ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), punto ii, della Direttiva 2008/118/CE e dell'art. 7, comma 1, lett. a), del testo unico accise, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte dei contribuenti. I contribuenti hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, con un motivo unico ex art. 360, n. 3, c.p.c., contestando la compensazione delle spese del secondo grado disposta dalla CTR per violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha ritenuto inammissibile il motivo principale perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice tributario di merito circa la mancata conoscenza della frode, censura estranea al sindacato di legittimità. Ha reputato infondato il ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, osservando che nel processo tributario la valutazione delle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione è sindacabile solo per illogicità o erroneità manifesta, non ravvisabili nel caso concreto, essendo la motivazione ancorata alla complessità e particolarità delle questioni trattate. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere usata per contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 8, comma 1, lett. a), punto ii, Direttiva 2008/118/CE
Norma richiamata dalla ricorrente principale a sostegno della tesi della responsabilità per lo svincolo irregolare dei prodotti soggetti ad accisa.
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 540/1995 (TUA)
Norma richiamata dalla ricorrente principale in relazione al presupposto dell'accisa nel caso di svincolo irregolare.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti incidentali per censurare la compensazione delle spese.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate e non illogiche o erronee.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma; se la censura mira invece a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, il mezzo è inammissibile come vizio di legge.
- Il ricorrente per cassazione non può ottenere una nuova valutazione del merito sostituendo la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella motivatamente accolta dal giudice di appello.
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese può essere censurata in cassazione solo se la motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni sia illogica o erronea in modo apprezzabile; una motivazione fondata sulla complessità e particolarità della controversia non è, di per sé, sindacabile in sede di legittimità.
- La deduzione della violazione delle norme sull'accisa non consente, da sola, di sovvertire l'accertamento di merito sulla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del soggetto passivo, quando tale accertamento sia stato compiuto dal giudice di merito in base alle prove raccolte.
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