Sentenza n. 521/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della concessione per gli accessi carrabili a un impianto di distribuzione di carburante, con mantenimento delle attuali caratteristiche e delle manovre sinistrorse
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario strada)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui ANAS, in riedizione del potere successiva alla sentenza del TAR Sicilia n. 1930/2024, ha negato il rinnovo della concessione per gli accessi carrabili al proprio impianto sito lungo la S.S. 115, ritenendo incompatibile il mantenimento delle manovre sinistrorse con le esigenze di sicurezza della circolazione. Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione del Codice della strada, del relativo regolamento, del D.M. 19 aprile 2006 e delle circolari ANAS, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione del legittimo affidamento e sproporzione. In particolare, il ricorrente sosteneva che la strada fosse di tipo C e che le manovre sinistrorse fossero consentite, che le circolari ANAS riguardassero soltanto tratti assimilabili alle strade di tipo B, che l'amministrazione avesse eluso il precedente giudicato e che il diniego fosse contraddittorio rispetto all'autorizzazione al potenziamento dell'impianto rilasciata nel 2011. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per avere il provvedimento finale introdotto il riferimento alle corsie di accumulo senza che tale profilo fosse stato adeguatamente anticipato nel preavviso di diniego. Il terzo motivo lamentava l'elusione della precedente sentenza, contestando nel merito l'affermazione dell'amministrazione sull'impossibilità di realizzare una corsia di accumulo per gli accessi agli impianti di distribuzione di carburante. Il ricorrente chiedeva inoltre il rilascio del rinnovo concessorio, il mantenimento degli accessi esistenti e la condanna dell'amministrazione per lite temeraria.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. La sentenza ha riconosciuto che il precedente giudicato imponeva ad ANAS di svolgere un'istruttoria approfondita e di motivare sulle ragioni concrete idonee ad assimilare il tratto di strada di tipo C a una strada di tipo B, ai fini del divieto di manovre sinistrorse. Secondo il Collegio, ANAS ha adempiuto a tale vincolo mediante un nuovo sopralluogo, dal quale sono emerse la presenza di intersezioni e accessi a raso ravvicinati, un accesso abusivo a un'abitazione, la conformazione rettilinea del tratto con una curva a distanza significativa e l'assenza di ulteriori elementi di mitigazione della pericolosità. Tali circostanze, preesistenti e indipendenti dall'impianto, sono state ritenute idonee a giustificare, per esigenze di sicurezza della circolazione, il mantenimento del limite di velocità, del divieto di sorpasso e della linea continua di mezzeria, con conseguente diniego del rinnovo alle condizioni richieste. La motivazione, fondata sull'istruttoria e sul sopralluogo, non è stata ritenuta manifestamente illogica o irragionevole. Il TAR ha inoltre affermato che l'amministrazione può rivalutare, nell'esercizio della discrezionalità tecnica e anche a distanza di tempo, situazioni già valutate diversamente, soprattutto in presenza di sopravvenienze come l'ordinanza del 2014, purché fornisca una motivazione congrua. Le questioni relative alla possibilità astratta di eseguire manovre sinistrorse sulle strade di tipo C e alle corsie di accumulo sono state considerate ancillari e comunque non decisive, poiché la legittimità del diniego risultava autonomamente sorretta dalla concreta valutazione della sicurezza stradale. Le censure sull'art. 10-bis e sull'asserita elusione del giudicato sono state pertanto ritenute inidonee a incidere sull'esito del giudizio. È stata esclusa la condanna per lite temeraria e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
B - Strada extraurbana principale; C - Strada extraurbana secondaria
La qualificazione formale della strada come categoria C non impedisce all'amministrazione di valutarne, in concreto, l'assimilazione a una strada di categoria superiore per esigenze di sicurezza, purché tale scelta sia adeguatamente istruita e motivata.
art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. 285/1992
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere che ANAS potesse imporre obblighi, divieti e limitazioni riferiti a specifiche strade e non genericamente a un'intera categoria; il TAR ha ritenuto comunque legittima la concreta valutazione di sicurezza operata sul tratto interessato.
art. 139, comma 9, d.P.R. 495/1992
Il precedente giudizio aveva escluso che la sola presenza della linea continua e del divieto di sorpasso fosse sufficiente a modificare la qualificazione legale della strada; occorre una motivata valutazione delle ulteriori caratteristiche concrete del tratto.
D.M. 19 aprile 2006
La disciplina delle intersezioni stradali è stata considerata nel quadro della valutazione concreta della sicurezza, senza ritenere decisiva, ai fini del rinnovo della concessione, la sola astratta possibilità di manovre sinistrorse sulle strade di tipo C.
Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato perché fondato su un sopralluogo e sull'indicazione puntuale delle condizioni concrete di pericolo della circolazione.
Le censure relative al riferimento alle corsie di accumulo sono state ritenute non decisive, poiché tale profilo era comunque ancillare rispetto alla motivazione principale fondata sulla sicurezza stradale.
La deduzione di nullità per elusione del giudicato non è stata accolta; la riedizione del potere è stata ritenuta conforme al precedente giudicato quanto all'obbligo di nuova istruttoria e motivazione.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza annulla un diniego imponendo una nuova istruttoria e una motivazione sulle caratteristiche concrete di un luogo, l'amministrazione non può limitarsi a ribadire astrattamente la propria precedente posizione, ma deve svolgere un accertamento effettivo e motivare specificamente la riedizione del potere.
- La qualificazione normativa di un tratto stradale non esclude che l'ente proprietario possa assimilarlo, per somiglianza delle caratteristiche concrete e per esigenze di sicurezza della circolazione, a una categoria stradale soggetta a prescrizioni più restrittive, purché l'assimilazione non sia fondata su un solo elemento e sia adeguatamente motivata.
- La valutazione tecnica sulla sicurezza della circolazione resiste al sindacato giurisdizionale quando è preceduta da un'istruttoria concreta, come un sopralluogo, e le conclusioni dell'amministrazione non risultano manifestamente illogiche, irragionevoli o travisate.
- L'amministrazione può rivalutare in senso diverso una situazione già considerata in precedenti atti favorevoli, anche a distanza di tempo, quando siano intervenuti mutamenti del quadro fattuale o provvedimenti sopravvenuti, purché dia conto in modo congruo delle ragioni della nuova decisione.
- Quando un provvedimento è autonomamente sorretto da una motivazione concreta e non illogica in materia di sicurezza stradale, le contestazioni relative a profili ulteriori e ancillari, come le modalità tecniche delle corsie di accumulo, non possono determinare l'annullamento dell'atto se non sono idonee a incidere sulla ragione decisiva del diniego.
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