Cassazione Penale, Sentenza n. 42253/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore territoriale ha impugnato la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perché il Tribunale, definendo il procedimento per il reato previsto dall'art. 589‑bis c.p., ha omesso di pronunciare sulle sanzioni amministrative accessorie (sospensione o revoca della patente) previste dall'art. 222 Cod. Strada. Il Procuratore Generale ha altresì dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto (contestando la derubricazione rispetto all'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 589‑bis), ma tale censura imponeva valutazioni di merito sulla dinamica e sulla responsabilità concorrente del pedone.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo relativo all'omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie: ha annullato la sentenza limitatamente a tale omissione e ha rinviato al Tribunale di L'Aquila per decidere se applicare la sospensione o la revoca della patente ai sensi dell'art. 222 Cod. Strada (richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019). Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso la qualificazione giuridica del fatto, ritenendo che la questione imponga verifiche di fatto non ammissibili in sede di legittimità con le severe limitazioni previste per le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina la definizione del procedimento su richiesta delle parti (patteggiamento). Il provvedimento emesso ai sensi di questa norma è sottoposto a limiti particolarmente restrittivi in Cassazione.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Limita le censure proponibili in Cassazione avverso le sentenze che definiscono il processo su richiesta delle parti, consentendo ricorso per errori manifesti ma non per questioni di merito che richiedono accertamenti fattuali.
Prevede il delitto di omicidio stradale o rubriche correlate; la qualificazione della condotta e l'eventuale configurazione del comma 7 (circostanze aggravanti/particolari) è questione di merito che richiede valutazione fattuale dell'incidenza del comportamento del pedone sulla causazione dell'evento.
Prevede le sanzioni amministrative accessorie relative alla guida (sospensione o revoca della patente) che devono essere comunque considerate dal giudice quando applicabili al reato commesso.
Corte Costituzionale, sent. n. 88/2019
Ha affermato l'obbligatorietà della valutazione delle sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca della patente) anche nel contesto di definizioni del procedimento, imponendo al giudice di pronunciarsi su di esse.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti richiamati)
La Corte ha consolidato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammesso solo per errori manifesti nella qualificazione giuridica del fatto; non sono ammissibili censure che impongano riesame di elementi di fatto e valutazioni di merito.
Massime di principio
- Se in una sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice omette di pronunciare sulle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada, il Procuratore può ottenere l'annullamento limitato e il rinvio per la statuizione su tali sanzioni.
- Le impugnazioni in Cassazione avverso sentenze emesse su richiesta delle parti sono fortemente limitate: contestazioni sulla qualificazione del fatto sono ammissibili solo se l'errore è manifesto, non quando implichino valutazioni di fatto o del merito.
- Quando la controversia richiede l'accertamento dell'incidenza del comportamento della vittima (es. attraversamento fuori dalle strisce, traiettoria) sulla causazione dell'evento, si tratta di valutazioni fattuali che non sono rimediabili in Cassazione nel caso di patteggiamento.
- I giudici di merito, nel definire la pena su richiesta delle parti, devono comunque esprimersi in modo esplicito sulle misure amministrative accessorie obbligatorie alla luce di pronunce costituzionali rilevanti; l'omissione è sanabile con annullamento parziale e rinvio.
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