Cassazione Penale, Sentenza n. 35429/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 222, comma 2 c.d.s.: si censura l'automaticità della revoca della patente prevista dall'art. 222 c.d.s. per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.), alla luce della sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale, e la mancanza di puntuale motivazione che giustifichi la scelta della revoca invece della sospensione quando non sussistono le aggravanti (ebbrezza o uso di stupefacenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che disponeva la revoca della patente di guida, disponendo il rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame su quel punto. Le restanti statuizioni della sentenza di primo grado (pena principale: anni 1 e mesi 4 di reclusione sostituita con lavoro di pubblica utilità) sono dichiarate irrevocabili. La cassazione ha motivato che il giudice di prime cure non ha fornito alcuna motivazione specifica e puntuale con riferimento ai parametri dell'art. 218, comma 2, c.d.s. che giustificherebbero la revoca anziché la sospensione.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio stradale; la giurisprudenza rileva che, in assenza delle aggravanti legate a ebbrezza o droghe, la revoca automatica della patente non è sempre giustificata e va valutata individualmente dal giudice.
Norma sulle lesioni personali stradali gravi o gravissime; analogo principio a quello per l'art. 589-bis: senza aggravanti legate a stato di ebbrezza o stupefacenti, la sanzione amministrativa accessoria non deve esser automatica.
Prevede la revoca o la sospensione della patente per reati stradali. La Cassazione, richiamando la Corte costituzionale, osserva che il quarto periodo del comma 2 non può imporre automaticamente la revoca quando non sussistono le aggravanti; il giudice deve ponderare e motivare l'eventuale scelta della revoca in base ai parametri dell'art. 218 c.d.s.
Fornisce i parametri per valutare la pericolosità della condotta (entità del danno, gravità della violazione, rischio di ulteriore circolazione). Tali criteri devono guidare la scelta tra revoca e sospensione e la durata della sospensione.
Riferimento richiamato come parte del quadro normativo sulle sanzioni amministrative accessorie della circolazione; contribuisce al quadro valutativo che il giudice deve considerare.
sentenza Corte costituzionale
Dichiara l'illegittimità costituzionale del regime di automatismo della revoca (quarto periodo dell'art. 222, comma 2 c.d.s.) nella parte in cui non consente al giudice la scelta alternativa della sospensione quando non sono presenti le aggravanti di ebbrezza o uso di stupefacenti.
comma 1, lett. b), c) ed e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione riguardanti vizio di motivazione e violazioni di legge; il ricorso ha invocato tali lett. per denunciare insufficiente o contraddittoria motivazione rispetto alla revoca della patente.
Prevede l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la giurisprudenza segnala che, se con tale procedimento si applica la sospensione, può essere invocata la diminuzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis c.d.s.
Prevede la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa accessoria (sospensione) nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti: criterio operativo quando la sospensione viene ritenuta adeguata.
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale la revoca della patente per omicidio o lesioni stradali non è più automatica salvo le aggravanti di ebbrezza o uso di stupefacenti; il giudice deve valutare e motivare caso per caso.
- Il giudice che impone la revoca in assenza delle aggravanti deve fornire motivazione puntuale con riferimento ai parametri dell'art. 218 c.d.s. (entità del danno, gravità della violazione, rischio di ulteriore circolazione).
- La mancanza di specifica motivazione sulla scelta tra revoca e sospensione è vizio che può determinare l'annullamento limitato della statuizione amministrativa accessoria (con rinvio per nuovo esame), senza incidere sulle restanti statuizioni penali se rimangono adeguatamente motivate e irrevocabili.
- In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), se viene ritenuta adeguata la sospensione, può operare la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis c.d.s.; la difesa dovrebbe chiedere espressamente l'applicazione di tale criterio.
- Per il difensore: focalizzare il ricorso sulla carenza di motivazione della revoca e sull'assenza delle aggravanti statistiche (ebbrezza/droga) aumenta le probabilità di ottenere l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame.
- Per il giudice: separare e motivare distintamente la commisurazione della pena e la scelta dell'accessorio amministrativo, applicando i criteri dell'art. 218 c.d.s., evita censura di legittimità.
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