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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27848/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello per presunta violazione e erronea applicazione degli artt. 125, 192, 530, 533 c.p.p. e dell'art. 609-bis c.p., in relazione all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. La difesa deduce che la Corte territoriale avrebbe valutato in modo parziale e favorevole la testimonianza della persona offesa, trascurando elementi che ne avrebbero reso inattendibile il racconto (in particolare la presunta incoerenza relativa all'assunzione di cocaina rispetto all'alcol), e critica la valutazione delle dichiarazioni dei testi a discarico e la mancata rinnovazione di specifici mezzi di prova.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure sulla valutazione della prova e dell'attendibilità della persona offesa, confermando che la motivazione della Corte d'appello era logica, coerente e confrontata con la sentenza di primo grado. La decisione d'appello è stata ritenuta correttamente fondata su elementi quali la spontaneità e coerenza del racconto della vittima, riscontri esterni (intervento dei carabinieri, rilievi sanitari su lesioni genitali), captazioni, lo stato di paura e sudditanza descritto, e le contraddizioni dei testi a discarico. La Corte ha inoltre ritenuto che la mancata rinnovazione di specifiche prove non fosse decisiva ai fini di un esito diverso del processo. Si è disposto il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile secondo gli artt. 82 e 83 del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla valutazione della prova testimonial e della sua attendibilità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito operata dai giudici di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in tema di valutazione e ammissione della prova; la Corte ha tenuto conto dei criteri processuali richiamati senza riscontrare violazioni.

  • art. 530 c.p.p.

    Invocato con riferimento ai profili di illogicità della motivazione e alla necessità di una corretta valutazione delle prove; Cassazione ha escluso illogicità manifesta.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata contenga adeguata struttura logico-argomentativa.

  • art. 609-bis c.p.

    Norma sostanziale sul delitto di violenza sessuale: la condotta contestata è stata valutata alla luce della testimonianza della persona offesa e di riscontri obiettivi ritenuti sufficienti dalla Corte d'appello.

  • art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione (es. violazione di legge e illogicità della motivazione); la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità, ritenendo infondate le censure.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata nella decisione per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002

    Previste per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio; la Corte ha disposto la rifusione in favore dello Stato secondo tali disposizioni.

Massime di principio

  • 1) Il sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione della prova è limitato alla verifica della coerenza logico-argomentativa: non può rivedere i fatti di merito salvo evidente illogicità o contraddizione manifesta.
  • 2) La testimonianza della persona offesa nei reati sessuali può costituire "prova piena" e da sola fondare la condanna, ma richiede un vaglio particolarmente rigoroso da parte del giudice di merito sulla credibilità e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
  • 3) Ammissioni o omissioni relative all'uso di sostanze (alcol o droghe) non determinano automaticamente l'inattendibilità della vittima: vanno valutate nel contesto e confrontate con riscontri obiettivi (rilievi sanitari, comportamento immediato, testimonianze terze, captazioni).
  • 4) I comportamenti della vittima (es. non tentare la fuga, restare o dormire vicino all'aggressore) vanno interpretati alla luce dello stato emotivo, della paura, dell'intossicazione e di dinamiche di sudditanza, e non assumono di per sé la prova del consenso.
  • 5) Le dichiarazioni di testi legati all'imputato (amici, dipendenti, familiari) possono essere valutate con maggiore attenzione e sospetto se emergono contraddizioni o interessi che ne minano l'attendibilità.
  • 6) La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è obbligatoria solo se la prova dichiarativa non acquisita o non valutata risulti decisiva nel senso che avrebbe certamente determinato un esito diverso del processo.
  • 7) Le evidenze medico-sanitarie possono corroborare il racconto della vittima ma, se isolate, potrebbero non essere decisive; vanno sempre valutate insieme al complesso probatorio.

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