Cassazione Penale, Sentenza n. 27848/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello per presunta violazione e erronea applicazione degli artt. 125, 192, 530, 533 c.p.p. e dell'art. 609-bis c.p., in relazione all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. La difesa deduce che la Corte territoriale avrebbe valutato in modo parziale e favorevole la testimonianza della persona offesa, trascurando elementi che ne avrebbero reso inattendibile il racconto (in particolare la presunta incoerenza relativa all'assunzione di cocaina rispetto all'alcol), e critica la valutazione delle dichiarazioni dei testi a discarico e la mancata rinnovazione di specifici mezzi di prova.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure sulla valutazione della prova e dell'attendibilità della persona offesa, confermando che la motivazione della Corte d'appello era logica, coerente e confrontata con la sentenza di primo grado. La decisione d'appello è stata ritenuta correttamente fondata su elementi quali la spontaneità e coerenza del racconto della vittima, riscontri esterni (intervento dei carabinieri, rilievi sanitari su lesioni genitali), captazioni, lo stato di paura e sudditanza descritto, e le contraddizioni dei testi a discarico. La Corte ha inoltre ritenuto che la mancata rinnovazione di specifiche prove non fosse decisiva ai fini di un esito diverso del processo. Si è disposto il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile secondo gli artt. 82 e 83 del DPR 115/2002.
Norme richiamate
Richiamata dalla difesa in relazione alla valutazione della prova testimonial e della sua attendibilità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito operata dai giudici di merito.
Richiamato in tema di valutazione e ammissione della prova; la Corte ha tenuto conto dei criteri processuali richiamati senza riscontrare violazioni.
Invocato con riferimento ai profili di illogicità della motivazione e alla necessità di una corretta valutazione delle prove; Cassazione ha escluso illogicità manifesta.
Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata contenga adeguata struttura logico-argomentativa.
Norma sostanziale sul delitto di violenza sessuale: la condotta contestata è stata valutata alla luce della testimonianza della persona offesa e di riscontri obiettivi ritenuti sufficienti dalla Corte d'appello.
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione (es. violazione di legge e illogicità della motivazione); la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità, ritenendo infondate le censure.
Norma richiamata nella decisione per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Previste per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio; la Corte ha disposto la rifusione in favore dello Stato secondo tali disposizioni.
Massime di principio
- 1) Il sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione della prova è limitato alla verifica della coerenza logico-argomentativa: non può rivedere i fatti di merito salvo evidente illogicità o contraddizione manifesta.
- 2) La testimonianza della persona offesa nei reati sessuali può costituire "prova piena" e da sola fondare la condanna, ma richiede un vaglio particolarmente rigoroso da parte del giudice di merito sulla credibilità e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
- 3) Ammissioni o omissioni relative all'uso di sostanze (alcol o droghe) non determinano automaticamente l'inattendibilità della vittima: vanno valutate nel contesto e confrontate con riscontri obiettivi (rilievi sanitari, comportamento immediato, testimonianze terze, captazioni).
- 4) I comportamenti della vittima (es. non tentare la fuga, restare o dormire vicino all'aggressore) vanno interpretati alla luce dello stato emotivo, della paura, dell'intossicazione e di dinamiche di sudditanza, e non assumono di per sé la prova del consenso.
- 5) Le dichiarazioni di testi legati all'imputato (amici, dipendenti, familiari) possono essere valutate con maggiore attenzione e sospetto se emergono contraddizioni o interessi che ne minano l'attendibilità.
- 6) La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è obbligatoria solo se la prova dichiarativa non acquisita o non valutata risulti decisiva nel senso che avrebbe certamente determinato un esito diverso del processo.
- 7) Le evidenze medico-sanitarie possono corroborare il racconto della vittima ma, se isolate, potrebbero non essere decisive; vanno sempre valutate insieme al complesso probatorio.
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