Cassazione Penale, Sentenza n. 34269/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva confermato la sua condanna per sequestro di persona, minaccia, lesioni e porto in luogo pubblico di una pistola, con l’aggravante di avere agito avvalendosi del metodo mafioso e al fine di agevolare un clan. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità della persona offesa, contestando, tra l’altro, la ricostruzione della richiesta che avrebbe preceduto l’aggressione, la compatibilità delle lesioni con il pestaggio narrato, la plausibilità della condotta della persona offesa prima e dopo i fatti, il valore delle conversazioni intercettate, una circostanza relativa alla presenza di un esponente del clan e l’omessa considerazione delle condizioni psichiche della persona offesa. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione sulla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, richiamando la sua precedente esclusione in sede cautelare e la mancata applicazione ad altri imputati; ha inoltre dedotto che, esclusa l’aggravante, i reati del 2011 sarebbero prescritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo riproponeva doglianze già formulate senza confrontarsi con la motivazione della Corte d’appello e sollecitava una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, preclusa al giudice di legittimità. La sentenza d’appello aveva motivato in modo logico e coerente l’attendibilità della persona offesa, valorizzando la precisione del racconto e i riscontri esterni, tra cui le intercettazioni, il furto subito dal cognato dell’imputato, il referto medico e ulteriori circostanze successive ai fatti. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico. La Corte ha ribadito che l’aggravante del metodo mafioso non richiede né la prova dell’esistenza di un’associazione mafiosa né l’appartenenza dell’autore a essa; occorre una condotta oggettivamente idonea a evocare la forza intimidatrice mafiosa, anche mediante minacce implicite, senza che sia decisiva l’effettiva intimidazione della vittima. Nel caso concreto, le modalità del sequestro, del pestaggio e delle minacce richiamavano il capitale criminale del clan. L’esclusione dell’aggravante nei confronti di coimputati giudicati separatamente non vincolava il giudice. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Per la sussistenza dell’’aggravante dell’uso del metodo mafioso: (a) non è necessaria la prova della sussistenza di una associazione mafiosa cui riferire in concreto le modalità di azione: ai fini della configurabilità dell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.
L’aggravante è configurabile anche senza prova o contestazione di un’associazione mafiosa, se la violenza o la minaccia richiamano alla vittima la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.
la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione
L’aggravante del metodo mafioso può applicarsi anche a chi non appartiene a un sodalizio mafioso, quando la condotta si avvale delle condizioni intimidatrici previste dall’art. 416-bis c.p.; per gli associati può riguardare anche i reati-fine.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è ascrivibile a profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che ripropone contestazioni sulla valutazione delle prove senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata è aspecifico; è inoltre inammissibile quando sollecita una nuova valutazione del merito probatorio anziché il controllo sulla coerenza logica della motivazione e sulla sua aderenza alle fonti di prova.
- Chi deduce il travisamento di una prova deve indicare o allegare gli elementi pertinenti, nel rispetto del principio di autosufficienza; la Corte di cassazione non può rivalutare direttamente prove o indizi.
- L’aggravante dell’uso del metodo mafioso non richiede la dimostrazione o la contestazione dell’esistenza di un’associazione mafiosa, né che l’autore del reato ne sia partecipe; è sufficiente che la condotta si avvalga della forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.
- Il metodo mafioso è una modalità oggettiva dell’azione: non è necessario provare l’effettiva intimidazione della vittima, ma la condotta deve essere concretamente idonea a esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri dell’intimidazione mafiosa. La reazione della vittima, da sola, non consente di desumere il metodo.
- L’evocazione, anche implicita e sintetica, della capacità criminale di un’organizzazione può integrare il metodo mafioso e rendere efficaci minacce non esplicite.
- La valutazione dell’aggravante compiuta in procedimenti separati nei confronti di coimputati non vincola il giudice chiamato a decidere sulla posizione dell’imputato.
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