Cassazione Penale, Sentenza n. 11542/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Esposito aveva chiesto il computo, a titolo di fungibilità, del periodo di pena presofferto senza titolo (7/01/2013 - 24/11/2014) in relazione al reato indicato negli artt. 2 e 4 della l. n. 895/1967. La Corte d'appello di Napoli, ritenendo che la partecipazione dell'imputato al reato associativo (continuazione con art. 416-bis c.p. e art. 74 d.P.R. 309/1990) fosse proseguita anche durante il periodo di detenzione senza titolo, aveva negato il computo ritenendo che la permanenza cessasse non prima dell'esecuzione delle misure cautelari e valorizzando elementi quali la prosecuzione delle "mesate" per i detenuti e il ruolo di rilievo svolto da Esposito nel sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui la fungibilità delle pene espiate senza titolo non si applica se il reato permanente è perdurato oltre il periodo di detenzione senza titolo; ha precisato che, quando la contestazione del reato permanente è "in forma aperta" (senza indicazione della data di cessazione), il giudice dell'esecuzione deve accertare con analisi approfondita, sulla scorta della motivazione del giudice della cognizione e degli elementi di processo, se la condotta sia effettivamente proseguita fino alla data ritenuta decisiva. Nel caso concreto la motivazione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta carente e contraddittoria (uso prevalente di indici negativi e salto logico nella deduzione che Esposito fruisse delle "mesate"), senza chiarire se si limitasse a recepire la valutazione del giudice di merito o svolgesse una autonoma e documentata valutazione. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi affermati.
Norme richiamate
Disciplina la possibilità di computare le pene espiate senza titolo; la Corte interpreta che tale istituto non si applica ai reati permanenti se la permanenza del reato si protrae oltre il periodo di detenzione senza titolo
Delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ricorda che lo stato detentivo non esclude automaticamente la partecipazione all'associazione, che cessa solo con la distruzione dell'organizzazione o con elementi oggettivi di recesso/esclusione
Norma sul concorso e contestazione di reati in materia di stupefacenti; qui citata come reato collegato alla continuazione con l'associazione mafiosa
I. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4
Normativa richiamata come titolo del reato originario per cui era stato presofferto il periodo di detenzione senza titolo; la questione vertiva sul possibile computo di quel periodo in presenza di successiva condanna per reato permanente
Massime di principio
- La fungibilità delle pene espiate senza titolo non si applica ai reati permanenti se la condotta illecita permanente si protrae oltre il periodo di detenzione senza titolo.
- Quando l'imputazione del reato permanente è formulata in "forma aperta" (senza indicazione della data di cessazione), la regola processuale che ancorerebbe la cessazione alla sentenza di primo grado non esonera il giudice dell'esecuzione dall'accertare, con analisi probatoria, se la condotta sia effettivamente proseguita fino a quella data.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare chiaramente se si limita a recepire la valutazione del giudice di merito o se svolge una valutazione autonoma sugli elementi a disposizione; non sono sufficienti deduzioni apodittiche o indici negativi privi di riferimenti concreti.
- Lo stato detentivo non di per sé interrompe la partecipazione a un'associazione mafiosa; la cessazione va dimostrata con elementi oggettivi (es. prolungata detenzione senza contatti con la consorteria, trasferimento lontano, contrapposizione interna, atti di recesso/esclusione), il cui onere di allegazione spetta all'interessato se pretende che la permanenza sia venuta meno.
- In caso di motivazione insufficiente del giudice dell'esecuzione, la decisione sarà annullabile in Cassazione e il procedimento rimandato per un nuovo esame nel rispetto dei principi stabiliti.
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