Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasceva da un conflitto tra proprietari di fondi limitrofi sulla individuazione della linea di confine e sulla titolarità di una striscia di terreno di circa 21 mq. Il proprietario attore sosteneva che i vicini avessero occupato abusivamente una porzione del suo terreno, chiedendone la restituzione e il risarcimento dei danni. I convenuti, invece, chiedevano in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto per usucapione dell'area contestata. La Corte d'appello aveva ritenuto non determinabile il confine sulla base dei titoli e delle planimetrie, aveva fatto ricorso ai dati catastali e aveva accolto la riconvenzionale, dichiarando l'usucapione in favore dei convenuti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e vizio della sentenza per non aver considerato che i convenuti avrebbero alterato dolosamente lo stato dei luoghi nel 2007, con conseguente impossibilità di maturare il possesso ventennale; 2) violazione dell'art. 950 c.c., sostenendo che l'incertezza del confine fosse oggettiva e che ciò escludesse l'usucapione perché mancava un possesso esclusivo della zona confinaria; 3) violazione della normativa sulle spese di lite, perché la liquidazione sarebbe stata effettuata su uno scaglione superiore rispetto al valore dichiarato nell'atto introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per effetto della c.d. doppia conforme, poiché il giudizio di appello era stato introdotto dopo l'entrata in vigore della disciplina applicabile che preclude il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nel giudizio di regolamento di confini l'usucapione del convenuto è ammissibile solo quando l'incertezza del confine sia soggettiva e non quando vi sia promiscuità del possesso; nel caso concreto, poiché l'attore aveva dedotto l'occupazione abusiva di una porzione di terreno e la Corte di merito aveva accertato che l'area posseduta era chiaramente individuata, non vi era ostacolo al riconoscimento dell'usucapione, essendo stato anche accertato il possesso ultraventennale. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese si determina secondo i criteri processuali e non in base alla dichiarazione di valore resa per il contributo unificato; inoltre la controversia aveva valore indeterminabile, anche per la domanda di risarcimento non quantificata, con applicazione del relativo scaglione minimo di riferimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi non è proponibile in presenza di doppia conforme nei casi disciplinati dalla norma processuale richiamata dalla Corte.
Esclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto (doppia conforme).
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La disciplina introdotta in materia di ricorso per cassazione si applica ai giudizi di appello introdotti dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
Legge di conversione richiamata per l'applicazione temporale della nuova disciplina sulla doppia conforme.
Nel regolamento di confini l'usucapione del convenuto è ammissibile solo se l'incertezza del confine è soggettiva; se l'incertezza è oggettiva con promiscuità del possesso, manca l'esclusività necessaria all'usucapione.
art. 5 d.m. n. 55 del 1994
Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa si determina secondo l'art. 10 c.p.c.; la dichiarazione di valore resa per il contributo unificato non è vincolante.
Richiamato come criterio di determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio.
d.m. n. 55 del 1994
La Corte applica il criterio di valore indeterminabile, rilevando che tali cause si considerano di regola non inferiori a euro 26.000,00 ai fini della liquidazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando ricorra una doppia conforme, ossia quando la sentenza d'appello confermi quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, nei limiti di applicazione temporale della disciplina introdotta nel 2012.
- Nel regolamento di confini, la domanda o eccezione di usucapione del convenuto è proponibile solo se l'incertezza del confine è soggettiva; se invece il confine è oggettivamente incerto e la zona è in possesso promiscuo, manca il requisito dell'esclusività del possesso necessario per usucapire.
- Ai fini dell'usucapione in materia di confini, è decisivo che l'area posseduta sia concretamente identificabile e che il possesso esclusivo sia protratto per il tempo utile; l'allegazione di alterazioni del confine deve incidere sul possesso effettivamente esercitato e sulla sua durata.
- Per la liquidazione delle spese di lite, il valore della causa va determinato secondo i criteri processuali, non sulla base della mera dichiarazione di valore inserita per il contributo unificato; nelle cause di valore indeterminabile opera il relativo scaglione tabellare di riferimento.
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