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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01899/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare avviata da una società creditrice contro più debitori. Nel corso dell'esecuzione veniva nominato un consulente tecnico d'ufficio per la stima degli immobili pignorati; nelle more intervenivano trattative stragiudiziali e poi un accordo transattivo, seguito da rinuncia agli atti esecutivi. Il giudice dell'esecuzione dichiarava quindi estinta la procedura. Nonostante ciò, successivamente, veniva emesso un decreto di liquidazione del compenso del CTU per l'attività svolta. La società creditrice proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, dichiarata inammissibile dal tribunale; quindi proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., deducendo violazione degli artt. 629, 630 e 631 c.p.c. e sostenendo che il decreto di liquidazione fosse stato emesso in carenza di potere, perché successivo all'estinzione definitiva del processo esecutivo. Il controricorrente eccepiva l'inammissibilità per tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha chiarito che il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, essendo non altrimenti impugnabile e incidendo su diritti soggettivi, sarebbe in astratto ricorribile ex art. 111 Cost. entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Tuttavia, nel caso concreto, la previa notificazione del ricorso in opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 ha fatto decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione di legittimità, per effetto del principio di equipollenza tra notificazione dell'impugnazione e notificazione del provvedimento impugnato. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato oltre tale termine, esso è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Consente il ricorso straordinario per cassazione contro provvedimenti non altrimenti impugnabili che abbiano carattere decisorio e definitività su diritti soggettivi.

  • art. 629 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la rinuncia agli atti esecutivi e l'estinzione avrebbero precluso il successivo decreto di liquidazione.

  • art. 630 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'estinzione del processo esecutivo.

  • art. 631 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'estinzione del processo esecutivo.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di notificazione del decreto, il termine per il ricorso straordinario sarebbe quello lungo semestrale decorrente dal deposito.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione dell'atto di opposizione ha fatto decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.

  • art. 326, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato per il principio secondo cui la notificazione dell'impugnazione equivale alla notificazione del provvedimento impugnato ai fini della decorrenza del termine breve.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, pur non essendo impugnazione in senso stretto, è un rimedio impugnatorio in senso lato che rende nota legalmente la decisione.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato come base procedurale dell'opposizione al decreto di liquidazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile contro il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio quando il provvedimento non sia altrimenti impugnabile e produca effetti decisori e definitivi su diritti soggettivi.
  • In mancanza di notificazione del provvedimento impugnato, il termine per il ricorso straordinario è quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; tuttavia, se la parte propone un rimedio oppositivo o impugnatorio che evidenzi la piena conoscenza legale del provvedimento, può decorrere il termine breve per la successiva impugnazione di legittimità.
  • La notificazione di un atto di opposizione o comunque di un rimedio impugnatorio in senso lato può equivalere, ai fini della decorrenza del termine breve, alla notificazione del provvedimento impugnato, poiché rende certa la conoscenza legale della decisione.
  • Il principio di consumazione del mezzo di impugnazione non opera tra rimedi di specie diversa; tuttavia la successiva impugnazione resta soggetta al termine breve se la parte ha già ottenuto conoscenza legale del provvedimento attraverso il primo atto notificato.
  • La liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice, se impugnata con ricorso straordinario, resta soggetta alle regole generali di tempestività dell'impugnazione, la cui violazione determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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