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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08503/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. La decisione di merito resta ferma, con conferma della responsabilità per la violazione della misura di prevenzione e delle valutazioni su particolare tenuità del fatto e recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la responsabilità per violazione degli obblighi connessi a una misura di prevenzione personale. Nel ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione: 1) con riferimento all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la prova del controllo domiciliare e dell'assenza dall'abitazione non fosse adeguata per via di imprecisioni dei verbalizzanti circa domicilio e modalità del controllo; 2) con riferimento all'art. 131-bis c.p., chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) con riferimento all'art. 99, comma quarto, c.p., contestando la ritenuta recidiva reiterata e infraquinquennale. La Corte osserva che le doglianze riproducono questioni già esaminate e disattese in appello e, nel merito, valorizza le deposizioni dei testi di p.g., il tempo del controllo domiciliare e gli elementi da cui desumere l'assenza dell'imputato, nonché la pluralità di precedenti e la maggiore pericolosità desunta dalla condotta.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La disposizione è richiamata come base della contestazione per la violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione; la Corte ritiene le censure sul punto in fatto e manifestamente infondate, perché il controllo domiciliare e l'assenza dall'abitazione risultano adeguatamente provati.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa in presenza di plurime violazioni degli obblighi connessi alla misura di prevenzione, commesse da soggetto già pregiudicato e sintomatiche di non minima offensività e di accresciuta pericolosità.

  • art. 99, comma quarto, c.p.

    La recidiva reiterata e infraquinquennale è ritenuta correttamente applicata in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputato e della significativa riprovevolezza della condotta contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero non ricorrenti nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che ripropongono questioni di merito già esaminate dalla sentenza impugnata, quando la motivazione di appello abbia fornito risposta logica e giuridicamente corretta.
  • La violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione può essere provata anche mediante il combinato delle dichiarazioni dei verbalizzanti e degli elementi oggettivi del controllo, se questi consentono di superare eventuali imprecisioni marginali e di dimostrare l'assenza del soggetto dal domicilio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta consista in plurime inosservanze di prescrizioni di prevenzione poste in essere da soggetto con precedenti penali, perché il fatto non può essere qualificato come bagatellare.
  • La recidiva può essere legittimamente riconosciuta quando la nuova violazione si collochi in un quadro di reiterazione criminale e mostri una maggiore riprovevolezza e pericolosità dell'autore.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano cause di esonero non risultanti nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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