Cassazione Civile, Ordinanza n. 17451/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione della piena proprietà di un immobile ad uso abitativo, che il soggetto attore assumeva di avere posseduto da tempo. I convenuti si sono costituiti contestando l'usucapione e proponendo domanda riconvenzionale di rilascio del bene. Il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione e ha condannato l'attore al rilascio; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe deciso su un bene e su un diritto diversi da quelli dedotti in primo grado, richiamando nella motivazione un terreno e un diritto di passaggio anziché l'appartamento oggetto della domanda; 2) vizio di motivazione per avere la Corte territoriale rigettato le istanze istruttorie; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale per avere accolto la domanda riconvenzionale di rilascio senza prova idonea della proprietà dei resistenti. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, nonostante un riferimento narrativo improprio a terreno e servitù, la decisione aveva effettivamente riguardato l'usucapione della piena proprietà dell'immobile indicato in citazione. I motivi secondo e terzo sono stati giudicati inammissibili: il vizio di illogicità/contraddittorietà della motivazione non è più deducibile nei termini prospettati dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; inoltre il ricorrente non aveva specificato e riprodotto le istanze istruttorie asseritamente trascurate, né aveva dimostrato la loro decisività o la loro riproposizione in appello. Quanto alla domanda di rilascio, la Corte ha ribadito che, quando il proprietario si difende da una domanda di usucapione del medesimo bene, il suo onere probatorio è attenuato: basta dimostrare un valido titolo di acquisto anteriore all'inizio del possesso utile ad usucapionem, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva confermato il rigetto della domanda di usucapione e il rilascio dell'immobile, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale, pur con un riferimento narrativo improprio, aveva comunque deciso sulla domanda di usucapione dell'immobile dedotto in causa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma di legittimità invocata per la dedotta violazione di legge; nel caso concreto non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente di denunciare illogicità o contraddittorietà della motivazione nei termini prospettati dal ricorrente.
Il proprietario convenuto in opposizione all'usucapione ha un onere probatorio attenuato: deve provare un valido titolo di acquisto anteriore all'inizio del possesso utile ad usucapionem dell'altra parte.
La decisione è stata preceduta dalla proposta del relatore di definizione in camera di consiglio con rigetto, poi superata dalla declaratoria finale di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede che la pronuncia abbia effettivamente deciso su un bene o su un diritto diverso da quello dedotto; il mero riferimento descrittivo impreciso in motivazione non integra di per sé ultrapetizione se l'oggetto sostanziale della decisione resta quello controverso.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato, non consente più di censurare la sola illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti oggi consentiti.
- La censura in cassazione contro il mancato esame di istanze istruttorie è inammissibile se il ricorrente non trascrive o specifica il contenuto dei mezzi di prova, non indica la loro decisività e non allega di averli ritualmente riproposti nei gradi di merito.
- Quando il proprietario resiste a una domanda di usucapione del medesimo bene, non è tenuto a una prova piena e completa di tutta la catena dei titoli, essendo sufficiente dimostrare un valido titolo di acquisto anteriore all'inizio del possesso utile ad usucapionem.
- Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio o a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
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