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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05275/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile nel quale, secondo la Corte d'appello, erano presenti vizi della pavimentazione. La Corte territoriale ha accolto parzialmente l'appello dell'acquirente, ha dichiarato l'inadempimento della società venditrice e l'ha condannata al risarcimento del danno quantificato in euro 18.250. La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1491, 1494 e 1495 c.c. e omesso esame di elementi istruttori decisivi. Sosteneva che, una volta accertato che l'acquirente aveva ottenuto il possesso materiale e giuridico dell'immobile sin dal rogito, la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare l'acquirente decaduta dalla garanzia per i vizi facilmente riconoscibili; contestava inoltre che il giudice di merito avesse confuso la nozione di vizio occulto con quella di vizio superficiale, ancorando la certezza dell'esistenza del vizio all'accertamento tecnico delle sue cause. L'acquirente ha resistito e proposto ricorso incidentale tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento in fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie compiute dalla Corte d'appello, che aveva distinto tra vizi superficiali percepibili e vizi occulti non riconoscibili con l'ordinaria diligenza. Secondo la Suprema Corte, tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi deducibile ex art. 360, n. 5 c.p.c., cioè per omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti; nel motivo, però, non era individuato alcun fatto decisivo non esaminato, ma solo una critica di illogicità della motivazione, non più denunciabile. Conseguentemente, essendo il ricorso principale inammissibile, il ricorso incidentale tardivo ha perso efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    Disciplina la garanzia per i vizi della cosa venduta; la Corte richiama la distinzione tra vizi riconoscibili e vizi occulti ai fini della decadenza dalla garanzia.

  • art. 1491 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in tema di esclusione della garanzia per i vizi facilmente riconoscibili.

  • art. 1494 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento per vizi della cosa venduta.

  • art. 1495 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in tema di denuncia dei vizi e decadenza dalla garanzia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte osserva che, sebbene sia stata dedotta la violazione di legge, la censura investiva in realtà l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla conoscibilità dei vizi è ammesso solo per omesso esame di un fatto decisivo e discusso; non è più denunciabile il vizio di mera illogicità della motivazione.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    L'inammissibilità del ricorso principale determina la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La distinzione tra vizi riconoscibili e vizi occulti della cosa venduta è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, in cassazione, non può essere rivalutata la portata delle risultanze istruttorie sotto la veste formale della violazione di legge.
  • Nel ricorso per cassazione, la critica alla motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è più deducibile il mero vizio di insufficiente o illogica motivazione.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia per effetto dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
  • La garanzia per i vizi nella vendita richiede, per i vizi percepibili con l'ordinaria diligenza, una tempestiva denuncia; in difetto, opera la decadenza, mentre i vizi non riconoscibili restano tutelati nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniVizi dell'immobileCompravendita
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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