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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25023/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli (04/10/2023) che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione commessa come amministratore della MAGLIFICIO PASCIA\' S.A.S. I motivi di impugnazione erano quattro: (1) nullità per tardiva trasmissione al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale, con violazione del diritto di difesa; (2) illegittima esclusione dalle valutazioni della Corte d'appello delle conclusioni scritte della difesa ritenute non trasmesse; (3) doglianza di errata qualificazione della condotta (non riqualificazione in bancarotta preferenziale, che sarebbe prescritta, sulla base della presunta prova che i versamenti fossero mutui e non conferimenti); (4) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena per ragioni relative ai precedenti penali (sostenendo che alcuni erano depenalizzati o estinti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale ha confermato che, nel giudizio cartolare instaurato dalla normativa emergenziale, il deposito tardivo non determina nullità: l'organo giudicante può esimersi dall'esaminarle e la difesa non è pregiudicata se ha potuto comunque depositare le proprie conclusioni nei termini. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, avendo le conclusioni difensive già esaminato le ragioni di gravame. Il terzo motivo è stato giudicato aspecifico e manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che non ha trovato prova sufficiente di finanziamenti a titolo di mutuo e ha ricordato l'onere dell'amministratore di dimostrare la destinazione dei beni (art. 87 L.F. richiamato), nonché l'impossibilità in Cassazione di chiedere una rivalutazione del materiale probatorio. Il quarto motivo è stato considerato generico e infondato: il giudice di merito può valorizzare precedenti anche se poi estinti o relativi a reati depenalizzati ai fini della prognosi di recidiva e non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., potendo indicare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento; la richiesta di rimborso spese a favore della parte civile è stata respinta perché le sue conclusioni non hanno dato apporto specifico alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione c.p.p.

    Richiamato per i limiti di sintesi nel riferire i motivi di ricorso; utilizzato come parametro procedurale per la formulazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n.176

    Disciplinando il giudizio cartolare in emergenza, la Corte ha interpretato che il tardivo deposito delle conclusioni (anche del Procuratore Generale) non comporta nullità se le parti sono state regolarmente avvisate e messe in condizione di concludere.

  • art. 16 comma 1 D.L. 30/12/2021 n. 228 (conv. L. 25/02/2022 n.15)

    art. 16, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n.15

    Richiamato come norma di riferimento per la trattazione cartolare e le modalità di deposito informatico nella fase emergenziale; conferma la struttura procedurale cui si è fatto riferimento.

  • art. 127 e art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamati per analogia sulla struttura dei procedimenti in camera di consiglio o a trattazione cartolare: la partecipazione al contraddittorio in tali forme è facoltativa ed eventuale.

  • art. 178 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    art. 178, lett. b) e c), c.p.p.

    Citate per escludere che il mero ritardo nel deposito informatico determini le nullità previste da tali lettere qualora le parti siano state regolarmente avvisate.

  • art. 2467 cod. civ.

    Norma richiamata in tema di regola della postergazione (crediti degli amministratori): il ricorso sosteneva che i versamenti fossero mutui e non conferimenti; la Corte territoriale aveva comunque valutato la mancanza di prova dei finanziamenti.

  • art. 87 L.F. (legge fallimentare)

    art. 87 legge fallimentare

    Richiamata per il principio secondo cui l'amministratore/interrogato ha l'onere di verità riguardo alla destinazione dei beni aziendali; la mancata dimostrazione giustifica una presunzione a carico dell'amministratore sulla distrazione del patrimonio.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ricordato che il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi indicati ma può indicare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo.

  • art. 527 cod. pen.

    art. 527 c.p., comma 2 (delitto di atti osceni)

    Richiamato in relazione ai precedenti penali invocati dal ricorrente: la Corte osserva che tale reato non è stato abrogato e, in mancanza della produzione della sentenza relativa, la doglianza non poteva essere esaminata in Cassazione.

  • art. 460 comma 5 cod. proc. pen.

    art. 460, comma 5, c.p.p.

    Citate le disposizioni sulla estinzione del reato/condono: la Corte ha ricordato che precedenti estinti o depenalizzati possono comunque rilevare nella valutazione della prognosi di recidiva ai fini della sospensione condizionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio cartolare previsto dalla disciplina emergenziale il deposito tardivo delle conclusioni del pubblico ministero non determina automaticamente nullità: il giudice può legittimamente non prenderle in esame se trasmesse oltre i termini, purché le parti siano state regolarmente avvisate e messe in condizione di concludere.
  • In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione del materiale probatorio di merito: i motivi generici o che si risolvono in una richiesta di riconsiderazione delle prove sono inammissibili o infondati.
  • L'amministratore di una società dichiarata fallita ha l'onere di spiegare la destinazione dei beni o del ricavato delle alienazioni: la mancata dimostrazione può giustificare l'accertamento della distrazione (apparente inversione dell'onere probatorio).
  • Per ottenere l'annullamento per omessa valutazione della sospensione condizionale della pena, le censure devono essere specifiche: il giudice di merito può selezionare e motivare i soli elementi ritenuti prevalenti (art. 133 c.p.); precedenti estinti o relativi a reati depenalizzati possono comunque influire negativamente sulla prognosi.
  • Le questioni procedurali relative a mancati o tardivi scambi di memorie in procedimenti a trattazione cartolare vanno dedotte con puntualità e devono dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa per essere ritenute rilevanti in sede di legittimità.

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