Cassazione Penale, Ordinanza n. 08948/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato per un reato continuato di illecita detenzione di cocaina, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riconoscendo per alcuni episodi la fattispecie lieve di cui al comma 5 e rideterminando la pena, ma confermando il resto della condanna. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva qualificata, sostenendo in sostanza che la valorizzazione dei precedenti fosse non corretta; la Corte di cassazione ha ritenuto, invece, che la motivazione della Corte territoriale fosse sintetica ma compiuta, fondata su plurimi precedenti per reati diversi e sul giudizio di maggiore pericolosità desunto dalla reiterazione delle condotte, e che il ricorso mirasse solo a una diversa lettura del materiale acquisito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insussistente il vizio motivazionale denunciato perché la Corte d'appello aveva spiegato in modo sufficiente la scelta di applicare la recidiva qualificata, valorizzando i precedenti penali dell'imputato per reati diversi e l'assenza di effetti deterrenti delle pregresse condanne. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La recidiva qualificata può essere ritenuta quando i precedenti penali per reati diversi, valutati nel loro complesso, dimostrino una maggiore pericolosità del reo e l'inefficacia deterrente delle precedenti condanne, giustificando l'inasprimento della pena.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Per alcuni episodi di detenzione illecita di cocaina è stata riconosciuta l'ipotesi lieve, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Il vizio di motivazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito e degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando il giudice di merito valorizza in modo non meramente assertivo i precedenti penali dell'imputato e collega tali precedenti a un giudizio di accresciuta pericolosità e di inefficacia deterrente delle precedenti condanne.
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare la motivazione solo per ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
- Il riconoscimento della fattispecie lieve in relazione ad alcuni episodi del reato di detenzione di stupefacenti non impedisce, di per sé, la conferma della responsabilità per gli ulteriori episodi né preclude la rivalutazione del trattamento sanzionatorio complessivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per censure meramente rivalutative, segue la condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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