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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24733/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale e riscossore)

La controversia

La controversia riguarda la prescrizione della pretesa contributiva sottostante ad alcune cartelle esattoriali. Il debitore aveva ottenuto, nei precedenti gradi di giudizio, l'accertamento della prescrizione, poiché una successiva intimazione di pagamento era stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dal precedente atto interruttivo, costituito da un pignoramento presso terzi. La Corte d'appello aveva computato, nel quinquennio decorrente dal 7 novembre 2016, una sospensione della prescrizione di 311 giorni, applicando gli artt. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, e aveva escluso la più ampia sospensione di 542 giorni prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020. L'ente previdenziale, con ricorso principale, e l'agente della riscossione, con ricorso incidentale, hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 68, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020, dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 e dell'art. 2948 c.c., sostenendo che la sospensione applicabile dovesse essere quella di 542 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con gli effetti stabiliti dall'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha distinto la sospensione dei termini relativi alle attività amministrative degli enti impositori, prevista dall'art. 67 del d.l. n. 18/2020, dalla sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, prevista dall'art. 68 del medesimo decreto-legge, nonché dalla speciale sospensione della prescrizione disciplinata dall'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015. Richiamando l'orientamento secondo cui l'art. 68 si applica anche alla notifica dell'intimazione di pagamento, la Corte ha affermato che occorre applicare la disciplina dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015: le intimazioni non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, il cui termine di notifica era pendente l'8 marzo 2020, beneficiano della proroga automatica di 542 giorni; quelle in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023. La Corte d'appello aveva invece applicato la sospensione prevista per altre attività e non quella derivante dal combinato disposto degli artt. 68 del d.l. n. 18/2020 e 12 del d.lgs. n. 159/2015. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020

    La Corte d'appello lo aveva applicato per computare una sospensione della prescrizione di 311 giorni; la Cassazione ha ritenuto non corretta tale disciplina rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa.

  • art. 67 d.l. n. 18/2020

    Prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici degli enti impositori; si tratta di una disciplina distinta da quella dell'art. 68.

  • art. 68, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020

    La sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento si estende anche alla notifica dell'intimazione di pagamento e, mediante il richiamo all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, produce gli specifici effetti sulla prescrizione individuati dalla Corte.

  • art. 11, comma 9, d.l. n. 183/2020

    È stato invocato dai ricorrenti tra le disposizioni rilevanti per la sospensione dei termini; la decisione si fonda specificamente sul combinato disposto degli artt. 68 del d.l. n. 18/2020 e 12 del d.lgs. n. 159/2015.

  • art. 12 d.lgs. n. 159/2015

    Disciplina gli effetti della sospensione dei termini sulla prescrizione, distinguendo tra termini non in scadenza durante il periodo sospensivo, prorogati di 542 giorni, e termini in scadenza nel medesimo periodo, prorogati fino al 31 dicembre 2023.

  • art. 2948 c.c.

    È stato richiamato in relazione al termine quinquennale di prescrizione della pretesa; il termine deve essere calcolato tenendo conto della speciale sospensione derivante dagli artt. 68 del d.l. n. 18/2020 e 12 del d.lgs. n. 159/2015.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini per il compimento di attività amministrative e la sospensione della prescrizione dei diritti di credito oggetto di tali attività sono istituti distinti e non possono essere automaticamente sovrapposti.
  • La sospensione prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020, relativa ai termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, si applica anche alla notifica dell'intimazione di pagamento.
  • Per effetto del richiamo dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, la prescrizione della pretesa oggetto dell'intimazione beneficia della proroga di 542 giorni quando il termine di notifica era pendente l'8 marzo 2020 e l'intimazione non era in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021.
  • Le intimazioni di pagamento in scadenza nel periodo rilevante beneficiano della proroga biennale prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, fino al 31 dicembre 2023.
  • Nel verificare la prescrizione di una pretesa contributiva riscossa mediante cartella, il giudice deve individuare la specifica disciplina emergenziale applicabile all'atto considerato e calcolare il termine prescrizionale secondo gli effetti propri di tale disciplina.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiTributiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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