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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24911/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente era stato assunto da un’Amministrazione regionale in esecuzione di una sentenza amministrativa, con contratto avente decorrenza giuridica anteriore e decorrenza economica coincidente con la data prevista per la presa di servizio. Prima di tale data aveva chiesto il differimento della presa di servizio e il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, per assumere l’incarico di direttore generale presso un ente locale. L’Amministrazione non aveva dato formale riscontro all’istanza e aveva successivamente dichiarato la decadenza del lavoratore dalla nomina per mancata presa di servizio, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 3/1957. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la decadenza, riconoscendo la permanenza del rapporto e il diritto all’aspettativa; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la richiesta di aspettativa non costituisse giustificato motivo per non prendere servizio, che il silenzio dell’Amministrazione non valesse come assenso e che l’interessato non potesse utilmente dolersi dell’omessa motivazione del rigetto dopo essere incorso nella decadenza. Con unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 51 del contratto collettivo regionale e del contratto individuale. Ha sostenuto che la propria istanza rientrasse nella disciplina speciale dell’art. 110, comma 5, che l’Amministrazione fosse obbligata a provvedere e motivare il rigetto, che l’aspettativa spettasse di diritto e che il rapporto fosse già costituito per effetto della decorrenza giuridica del contratto, anche se non era ancora intervenuta la presa di servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’assunzione in prova presso una pubblica amministrazione richiede la preventiva presa di servizio e che il rapporto si consolida soltanto dopo il positivo superamento del periodo di prova. L’aspettativa presuppone invece un rapporto di impiego già in atto e non può essere utilizzata per differire l’immissione in servizio; pertanto, la mancata presa di servizio impediva anche solo di configurare utilmente il collocamento in aspettativa. La decadenza dalla nomina assorbe quindi le questioni relative all’eventuale difetto di motivazione del rigetto dell’istanza. La Corte ha inoltre chiarito che l’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 non determina un automatismo nell’accoglimento dell’aspettativa: l’Amministrazione di appartenenza deve valutare l’impatto organizzativo dell’assenza, il fabbisogno di personale, la rilevanza dell’incarico esterno e l’interesse pubblico, adottando un provvedimento autorizzatorio. Fino a tale provvedimento il dipendente non può considerarsi unilateralmente collocato in aspettativa né ritenere differito il termine per la presa di servizio. La richiesta di assumere un incarico presso un ente locale, inoltre, non costituisce di per sé un giustificato motivo per la mancata presa di servizio, dovendo il motivo consistere in ragioni serie, gravi e obiettive, tali da rendere ragionevolmente impossibile rispettare il termine. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. n. 3/1957

    La mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito comporta la decadenza dalla nomina quando non sia sorretta da un giustificato motivo.

  • art. 9 d.P.R. n. 3/1957

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina della mancata presa di servizio e della decadenza.

  • art. 17 d.P.R. n. 487/1994

    Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

    La disposizione impone la presa di servizio entro il termine previsto, prevede l’assunzione in prova e stabilisce che la decadenza è evitata soltanto in presenza di un giustificato motivo.

  • art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165/2001

    Richiama, per il regime applicabile, la disciplina dell’art. 17 del d.P.R. n. 487/1994.

  • art. 110, comma 5, d.lgs. n. 267/2000

    Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

    La previsione istituisce una disciplina speciale di compatibilità tra il rapporto di impiego e determinati incarichi presso enti locali, ma non introduce un automatismo: l’aspettativa richiede un provvedimento dell’Amministrazione di appartenenza, previa valutazione delle esigenze organizzative e dell’interesse pubblico.

  • art. 51 C.C.R.L. Triennio normativo ed economico 2019/2021

    Richiamato dal ricorrente quale fonte della disciplina dell’aspettativa, ma non ritenuto idoneo a consentire l’aspettativa prima della presa di servizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale della denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto proposta con il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Impone, ricorrendone le condizioni processuali, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’aspettativa del dipendente pubblico presuppone l’esistenza di un rapporto di impiego già in atto e, quando il rapporto è soggetto a prova, il suo positivo consolidamento; non può essere utilizzata per differire la presa di servizio o l’immissione in possesso del vincitore.
  • La mancata presa di servizio del vincitore di una procedura di assunzione pubblica determina la decadenza dalla nomina, salvo che l’interessato dimostri un giustificato motivo fondato su ragioni serie, gravi e obiettive, tali da rendere ragionevolmente impossibile il rispetto del termine.
  • La richiesta di assumere un incarico presso un ente locale non costituisce, di per sé, giustificato motivo per omettere la presa di servizio presso l’Amministrazione di provenienza, quando risponda soltanto a una scelta personale o a un interesse apprezzabile ma non incompatibile con l’adempimento dovuto.
  • L’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 non produce automaticamente il collocamento in aspettativa per effetto del conferimento dell’incarico; è necessario un provvedimento dell’Amministrazione di appartenenza.
  • L’Amministrazione destinataria della richiesta di aspettativa deve valutare l’impatto organizzativo dell’assenza, il fabbisogno di personale, la rilevanza dell’incarico esterno e l’interesse pubblico, ma fino all’adozione del provvedimento il dipendente non può considerarsi unilateralmente in aspettativa né ritenere differito il termine di presa di servizio.
  • La decorrenza giuridica del contratto non supera l’obbligo di prendere servizio e non rende consolidato il rapporto prima dell’assunzione in prova e del suo positivo superamento.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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