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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24910/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dirigente sanitario)

La controversia

Un direttore sanitario aveva ricoperto l'incarico presso un'azienda sanitaria locale per periodi compresi tra il 2008 e il 2013. Egli aveva dedotto di avere percepito un trattamento economico inferiore a quello dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, come modificato dal d.P.C.M. n. 319 del 2001, sostenendo che dovesse essere salvaguardato il limite minimo costituito dal trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica. Aveva quindi chiesto la condanna dell'azienda al pagamento di euro 124.273,97, oltre accessori. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, degli artt. 15 e seguenti del d.lgs. n. 502 del 1992 e del contratto collettivo nazionale della dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000. La ricorrente ha sostenuto, da un lato, che la disciplina prevedesse due limiti entrambi inderogabili, uno minimo e uno massimo, sicché il trattamento del direttore sanitario non avrebbe potuto superare l'80 per cento del trattamento base del direttore generale neppure quando il trattamento della posizione apicale della dirigenza medica fosse superiore; dall'altro, che la posizione apicale di riferimento dovesse essere quella del dirigente di struttura complessa e non quella del direttore di dipartimento. Ha inoltre contestato l'inclusione, nel trattamento comparabile, di alcune indennità previste dal contratto collettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995 preveda un limite minimo e un limite massimo, attribuendo tuttavia prevalenza al limite minimo, che deve essere rispettato in ogni caso. Pertanto, il direttore sanitario ha diritto a un trattamento non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva per la posizione apicale della dirigenza medica di riferimento, anche se tale trattamento supera l'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Quanto alla posizione di riferimento, la Corte ha stabilito che, quando l'azienda sanitaria è organizzata secondo il modello dipartimentale, la posizione apicale della dirigenza medica è quella del direttore di dipartimento, il quale, pur rientrando nella tipologia dell'incarico di direzione di struttura complessa, assume responsabilità ulteriori di coordinamento e costituisce un prius inter pares rispetto ai dirigenti delle strutture aggregate. Solo in assenza di dipartimenti, il trattamento del direttore sanitario deve essere parametrato a quello del dirigente di struttura complessa, quale posizione apicale esistente nella singola azienda. Nel caso concreto, il Dipartimento di prevenzione era stato correttamente individuato come struttura di riferimento e tale accertamento non era stato contestato. La censura relativa all'esclusione di specifiche indennità è stata dichiarata inammissibile, perché la ricorrente non aveva correttamente denunciato un error in procedendo, non aveva indicato le disposizioni processuali asseritamente violate e non aveva assolto all'onere di specifica indicazione degli atti e dei contenuti processuali previsto dall'art. 366, n. 6, c.p.c. L'azienda sanitaria è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 7.000 per compensi professionali, oltre accessori, rimborso forfetario del 15% e ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 5, d.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal d.P.C.M. n. 319/2001

    Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa; salvo il limite minimo di cui al primo periodo, i trattamenti economici annui non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale.

    La disposizione stabilisce un limite minimo e un limite massimo, ma il limite minimo prevale e deve essere rispettato anche quando il trattamento della posizione apicale di riferimento superi l'80 per cento del trattamento base del direttore generale.

  • art. 17-bis, d.lgs. n. 502/1992

    Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.

    La norma individua il direttore di dipartimento tra i dirigenti titolari della direzione di strutture complesse e gli attribuisce responsabilità professionali, organizzative e gestionali ulteriori, che ne qualificano la posizione come apicale nel modello dipartimentale.

  • art. 27, CCNL dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000

    Tra le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari rientra l'incarico di direzione di struttura complessa; tra essi è ricompreso l'incarico di direttore di dipartimento.

    Il direttore di dipartimento rientra formalmente nella tipologia degli incarichi di direzione di struttura complessa, ma la funzione dipartimentale presenta una maggiore valenza organizzativa e gestionale, rilevante ai fini della comparazione retributiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare l'erronea interpretazione della disciplina retributiva applicabile al direttore sanitario.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Onere di specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda.

    La censura relativa alle indennità è stata ritenuta inammissibile anche perché il ricorso non aveva adeguatamente indicato il contenuto degli atti processuali rilevanti.

  • artt. 15 e seguenti, d.lgs. n. 502/1992

    Richiamati dalla ricorrente nel motivo di impugnazione in relazione alla disciplina della dirigenza sanitaria.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel determinare il trattamento economico del direttore sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva per la posizione apicale della dirigenza medica costituisce un limite minimo inderogabile, anche quando risulti superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale.
  • La posizione apicale della dirigenza medica cui rapportare il trattamento del direttore sanitario deve essere individuata in concreto secondo l'organizzazione della singola azienda sanitaria: nel modello dipartimentale essa coincide con quella del direttore di dipartimento; in assenza di dipartimenti, coincide con quella del dirigente di struttura complessa che rappresenta la posizione apicale esistente nell'azienda.
  • Il direttore di dipartimento, pur rientrando nella tipologia contrattuale dell'incarico di direzione di struttura complessa, costituisce una posizione di maggiore rilievo organizzativo e gestionale quando esercita funzioni di coordinamento del dipartimento e di gestione delle risorse assegnate.
  • La censura relativa alla mancata esclusione di specifiche voci retributive è inammissibile in cassazione quando la decisione di merito abbia dichiarato inammissibile il motivo d'appello e il ricorrente non deduca correttamente l'error in procedendo, non indichi le norme processuali violate e non assolva all'onere di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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