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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24981/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

I ricorrenti erano stati licenziati nel novembre 2016 nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Dopo avere impugnato i licenziamenti, avevano ottenuto una sentenza di annullamento con ordine di reintegrazione e condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18, quarto comma, della legge n. 300/1970. I lavoratori avevano esercitato il diritto di optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della medesima legge. Nel frattempo avevano percepito la NASpI dal dicembre 2016 all'aprile 2018. L'ente previdenziale aveva contestato l'indebita percezione della prestazione, chiedendo la restituzione delle somme e sospendendo l'erogazione dal maggio 2018. I lavoratori sostenevano che il periodo successivo al licenziamento fosse coperto dalla tutela previdenziale perché il rapporto non era stato di fatto ricostituito e che l'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva non integrasse una scelta libera assimilabile alle dimissioni, ma una conseguenza dell'illegittimo licenziamento. Invocavano inoltre l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, che riconosce la NASpI in caso di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966, chiedendone l'applicazione analogica. Con i primi due motivi hanno denunciato la violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015, contestando l'esclusione della disoccupazione involontaria. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015 e dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, per la mancata estensione analogica della previsione relativa alla risoluzione consensuale in sede conciliativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto ormai superato il contrasto sul primo profilo dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il diritto alla prestazione previdenziale viene meno soltanto con il ripristino di fatto del rapporto sinallagmatico, anche sotto il profilo economico, e non per il solo ripristino giuridico derivante dalla sentenza di reintegrazione accompagnata dalla condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria. Ha quindi ritenuto necessario accertare in concreto se vi sia stato o meno il ripristino di fatto del rapporto. Quanto al periodo successivo all'esercizio dell'opzione, la Corte ha ribadito che la scelta dell'indennità sostitutiva è una manifestazione negoziale, irreversibile, di un diritto potestativo del lavoratore e determina la risoluzione del rapporto. Tale scelta colloca il lavoratore in una situazione di disoccupazione non involontaria, escludendo in linea di principio il diritto alla NASpI. L'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015 è stato qualificato come norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica a una fattispecie diversa dalla risoluzione consensuale intervenuta nella procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966. Il rinvio si è reso necessario per il nuovo esame della controversia alla luce del criterio relativo al ripristino effettivo del rapporto.

Norme richiamate

  • art. 18, terzo comma, legge n. 300/1970

    La richiesta dell'indennità sostitutiva della reintegrazione determina la risoluzione del rapporto di lavoro.

    L'esercizio dell'opzione costituisce manifestazione di volontà del lavoratore, ha natura negoziale e determina la risoluzione del rapporto, con conseguenze normativamente predeterminate.

  • art. 18, quarto comma, legge n. 300/1970

    La condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria non comporta, da sola, il ripristino di fatto del rapporto di lavoro ai fini della permanenza del diritto alla prestazione previdenziale.

  • art. 1, d.lgs. n. 22/2015

    La NASpI presuppone, tra gli altri requisiti, lo stato di disoccupazione involontaria.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015

    La previsione della NASpI in caso di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura conciliativa prevista dalla legge n. 604/1966 è eccezionale e non è estensibile analogicamente all'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.

  • artt. 9, 10 e 11, d.lgs. n. 22/2015

    Prevedono ipotesi di decadenza, sospensione o riduzione della prestazione quando la situazione di disoccupazione venga meno o si attenui.

  • art. 7, legge n. 604/1966

    La risoluzione consensuale raggiunta nell'ambito della procedura conciliativa costituisce la specifica fattispecie cui l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015 collega il diritto alla NASpI.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla possibilità di applicare analogicamente la disciplina della NASpI prevista per la risoluzione consensuale in sede conciliativa; la Corte ha escluso l'analogia trattandosi di norma eccezionale.

  • art. 38, secondo comma, Cost.

    La prestazione di disoccupazione è ricondotta alla funzione previdenziale di sostegno al reddito durante la situazione di disoccupazione involontaria.

Massime di principio

  • Quando un licenziamento è annullato con ordine di reintegrazione e condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria, il diritto alla prestazione di disoccupazione non viene meno per il solo ripristino giuridico del rapporto: occorre verificare se vi sia stato un ripristino di fatto del sinallagma, anche sotto il profilo economico.
  • La valutazione dello stato di disoccupazione ai fini della prestazione previdenziale deve concentrarsi sulla situazione fattuale di mancanza di lavoro e di retribuzione, senza che rilevi, di per sé, la fondatezza dell'azione giudiziale diretta a contestare il licenziamento.
  • L'esercizio, da parte del lavoratore reintegrato, dell'opzione per l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, terzo comma, della legge n. 300/1970 è una manifestazione negoziale e irreversibile di un diritto potestativo, determina la risoluzione del rapporto e produce una condizione di disoccupazione non involontaria.
  • La previsione che riconosce la NASpI in caso di risoluzione consensuale intervenuta nella procedura conciliativa prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966 è eccezionale e non può essere applicata analogicamente all'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.
  • Ai fini del diritto alla prestazione previdenziale, l'eventuale inerzia del lavoratore nell'esecuzione di una sentenza favorevole non esclude automaticamente il verificarsi dell'evento protetto, in assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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