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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24951/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva svolto, dal 1977 al 1997, plurimi rapporti a tempo determinato con il Comune come maestra d'infanzia ed era stata successivamente assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 1997 per le medesime mansioni. Nel decreto di ricostruzione della carriera, comunicato nel 1999, il Comune aveva riconosciuto soltanto cinque anni di anzianità pre-ruolo, sebbene la lavoratrice avesse maturato sei anni, sei mesi e quattordici giorni di servizio, chiedendo quindi il riconoscimento integrale dell'anzianità ai fini giuridici ed economici. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non applicabile la direttiva 1999/70/CE e ravvisando carenza di interesse concreto. La Corte d'appello aveva invece riconosciuto il diritto all'integrale computo dell'anzianità, ritenendo applicabile la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva e sussistente l'interesse ad agire in ragione degli effetti sulle progressioni economiche e sugli istituti correlati. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell'accordo quadro, anche sotto il profilo della retroattività della direttiva e della prescrizione; violazione delle norme sull'interesse ad agire e sulle allegazioni nel rito del lavoro; difetto di giurisdizione ordinaria e decadenza ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001; erronea applicazione del principio di non discriminazione; motivazione apparente e contraddittoria. Il Comune ha inoltre chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il motivo sulla giurisdizione, poiché la domanda riguardava il riconoscimento dell'anzianità per effetti giuridici ed economici successivi al 30 giugno 1998, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario e inapplicabilità del termine di decadenza previsto dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. Ha escluso inoltre una prescrizione autonoma dell'anzianità di servizio, qualificata come mero fatto presupposto dei diritti patrimoniali, soggetti ai rispettivi termini prescrizionali. Ha però ritenuto fondati gli ulteriori motivi perché la Corte d'appello aveva valutato l'interesse ad agire e la discriminazione sulla base del CCNL Scuola e dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, entrambi ritenuti non applicabili al personale delle scuole comunali. Il datore di lavoro pubblico deve applicare il contratto collettivo del comparto di appartenenza; per le scuole comunali trova applicazione il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali, nel quale la progressione economica non è automatica in funzione della sola anzianità, ma avviene per merito comparativo. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare l'interesse ad agire e la fondatezza della pretesa alla luce della contrattazione collettiva applicabile e dei principi indicati dalla Corte. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stato escluso perché la questione sull'applicabilità della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE agli effetti futuri dei rapporti a termine anteriori era già stata decisa dalla CGUE.

Norme richiamate

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    La disposizione disciplina il riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale scolastico, ma è stata ritenuta inapplicabile al rapporto delle maestre delle scuole comunali, soggetto alla contrattazione collettiva del comparto Regioni ed Autonomie locali.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La clausola 4, punti 1 e 4, osta a che l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato anteriori alla scadenza del termine di recepimento della direttiva non sia considerata, salvo ragioni oggettive, ai fini del calcolo della retribuzione all'assunzione a tempo indeterminato successiva.

    La clausola, direttamente applicabile, impone di riconoscere l'anzianità maturata con rapporti a termine ai fini degli sviluppi retributivi successivi all'entrata in vigore del diritto dell'Unione, anche quando i rapporti a termine siano anteriori alla direttiva, salvo ragioni oggettive; la sua applicazione concreta richiede tuttavia l'individuazione del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.

  • art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001

    Il termine di decadenza per le controversie di pubblico impiego privatizzato non opera quando la pretesa concerne effetti economici e giuridici maturati successivamente al 30 giugno 1998, anche se il rapporto o parte dei fatti costitutivi sono anteriori.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Il riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa nelle controversie di pubblico impiego privatizzato va determinato in base al periodo cui si riferiscono i fatti materiali e le spettanze rivendicate, non in base alla data dell'atto amministrativo o della proposizione della controversia.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti pubblici sono regolati contrattualmente e secondo la contrattazione collettiva prevista dal decreto legislativo.

  • art. 40, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Le amministrazioni pubbliche devono applicare la contrattazione collettiva del comparto di appartenenza.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    La contrattazione collettiva disciplina il trattamento economico e impone la parità di trattamento contrattuale, vietando attribuzioni individuali migliorative o peggiorative non fondate sul contratto collettivo applicabile.

  • art. 2934 ss. c.c.

    Le regole sulla prescrizione non determinano una prescrizione autonoma dell'anzianità di servizio, che costituisce un fatto presupposto; si prescrivono invece i diritti patrimoniali fondati su tale anzianità secondo il loro regime proprio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato indicato quale parametro processuale per le censure di violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato indicato quale parametro processuale per la censura relativa alla motivazione apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di qualificare giuridicamente i fatti accertati per una ragione diversa da quella prospettata dalle parti, senza modificare la domanda o introdurre d'ufficio eccezioni in senso stretto.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché la Corte di giustizia aveva già deciso la questione interpretativa rilevante.

Massime di principio

  • Nelle controversie di pubblico impiego privatizzato, il riparto di giurisdizione dipende dal periodo di maturazione delle spettanze e dai fatti materiali posti a fondamento della domanda, non dalla data dell'atto di ricostruzione della carriera o dalla data di instaurazione del giudizio.
  • Quando il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo è richiesto per produrre effetti economici o giuridici successivi al 30 giugno 1998, la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria e non è soggetta alla decadenza prevista dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.
  • L'anzianità di servizio è un fatto giuridico presupposto e non un diritto autonomo di contenuto determinato soggetto a prescrizione propria. Possono prescriversi i singoli crediti patrimoniali fondati sull'anzianità, ma l'accertamento dell'anzianità può essere richiesto per determinare diritti successivi non prescritti.
  • La clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone, salvo ragioni oggettive, la considerazione dell'anzianità maturata con contratti a tempo determinato anche quando tali rapporti siano anteriori alla direttiva, se l'anzianità produce effetti futuri dopo l'entrata in vigore del diritto dell'Unione.
  • Il datore di lavoro pubblico deve applicare la contrattazione collettiva del comparto di appartenenza e non può fondare la ricostruzione della carriera su una disciplina collettiva riferita a un comparto diverso.
  • Il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato deve essere applicato avendo riguardo al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva validamente applicabile; non può essere utilizzato per estendere un trattamento individuale contrario alla disciplina collettiva o fondato sull'applicazione illegittima di un contratto collettivo non pertinente.
  • La sussistenza dell'interesse ad agire per l'accertamento dell'anzianità deve essere verificata in relazione a diritti concretamente collegati a tale anzianità secondo la disciplina contrattuale applicabile. Non può essere desunta da automatismi retributivi propri di un diverso comparto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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