Cassazione Civile, Ordinanza n. 10746/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dipendente aveva chiesto di ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro part-time instaurato con la provincia di destinazione in rapporto a tempo pieno, oltre al risarcimento del danno pari alla differenza retributiva che asseriva di aver perso per il mancato accoglimento della richiesta. La pretesa si fondava, secondo il ricorso, sull'art. 4, comma 14, del CCNL comparto Regioni e autonomie locali e sulla disciplina del rapporto a tempo parziale: il lavoratore sosteneva che il decorso del biennio dalla trasformazione non fosse condizione ostativa quando esistesse in organico un posto vacante di pari inquadramento, che la domanda fosse stata correttamente fondata anche sulla disponibilità del posto, e che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare fatti decisivi e mal governato l'onere della prova. Inoltre, il ricorrente lamentava che la Corte d'appello avesse negato la priorità riconosciuta al lavoratore part-time nella trasformazione a tempo pieno e avesse errato nel ritenere insussistenti posti disponibili nell'ambito del servizio di assegnazione. La provincia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure non colpissero la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, individuata nella non ravvisabilità, nella originaria causa petendi, del profilo relativo alla disponibilità di posti in organico, essendosi il ricorrente in sostanza concentrato solo sul decorso del biennio dalla trasformazione del rapporto. La Corte ha inoltre osservato che il documento richiamato sul fabbisogno triennale non era stato riprodotto né specificamente indicato nei termini richiesti dall'art. 366 n. 6 c.p.c., e che la questione sulla priorità nella trasformazione a tempo pieno introduceva un tema nuovo, implicante accertamenti di fatto, non proponibile in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione anche del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 4, comma 14, CCNL 14.9.2000 comparto Regioni ed Autonomie locali
"I dipendenti con rapporto a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, anche prima della scadenza, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico"
La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile questa disposizione al dipendente originariamente assunto a tempo pieno e poi divenuto part-time presso la provincia di destinazione; la Cassazione non entra nel merito dell'interpretazione perché reputa inammissibili le censure, ma conferma che la ratio della decisione di merito ruotava sulla mancata allegazione tempestiva del diverso profilo della disponibilità del posto.
art. 12 ter d.lgs. n. 61/2000
È richiamato dal ricorrente come fonte del diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno; la Corte rileva che la censura che lo invoca introduce una questione nuova, non proponibile in cassazione se non risulta già dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
art. 8, comma 6, d.lgs. n. 81/2015
È indicato come disciplina attualmente corrispondente alla norma sul part-time richiamata dal ricorrente.
Richiamato per denunciare un errato riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la doglianza perché non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Invocato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non esamina nel merito la censura, ritenendola non specificamente riferita al decisum.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre apparente o contraddittoria motivazione; la Corte reputa comunque le censure inidonee a scalfire la ratio della decisione di merito.
La Corte lo applica per rilevare che il documento sul programma triennale del fabbisogno non era stato riprodotto né specificamente indicato secondo l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.
La Corte richiama il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, affermando che censure prive di attinenza al decisum sono assimilabili alla mancata enunciazione dei motivi e determinano inammissibilità.
È richiamato in via derivata dal ricorrente in tema di spese di lite, ma resta assorbito dall'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e strettamente riferiti alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che non colpiscono il fondamento della decisione sono inammissibili.
- Non è ammissibile in cassazione prospettare una questione giuridica nuova che presupponga accertamenti di fatto, se non risulta che la questione sia stata già dedotta e devoluta nei gradi di merito.
- Quando si invoca un documento a sostegno del ricorso per cassazione, esso deve essere specificamente riprodotto o puntualmente indicato nel rispetto dell'onere di autosufficienza.
- La deduzione di violazioni in materia di onere della prova o di valutazione delle prove non è sufficiente se non incide concretamente sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Se la decisione di merito si fonda sull'insussistenza della causa petendi effettivamente dedotta, le ulteriori questioni esaminate solo ad abundantiam non sono idonee a sorreggere motivi di ricorso diretti contro il merito.
- rami
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