Cassazione Civile, Ordinanza n. 23611/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto in primo e secondo grado dell’opposizione dell’INPS alla domanda di una lavoratrice volta a ottenere, quale beneficiaria dell’intervento del Fondo di garanzia, il pagamento di somme dovute dal datore di lavoro e non corrisposte, di cui una parte a titolo di crediti diversi dal TFR e una parte a titolo di trattamento di fine rapporto. La Corte d’appello aveva ritenuto tempestiva l’azione giudiziaria, escludendo la decadenza, sul rilievo che il provvedimento amministrativo di rigetto fosse intervenuto il 5 giugno 2013 e che, quindi, il termine per agire in giudizio scadesse il 3 settembre 2014, mentre il ricorso era stato proposto il 12 giugno 2014. L’INPS ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo denuncia la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, in relazione agli artt. 2968 e 2969 c.c., sostenendo che la domanda giudiziale fosse tardiva perché il termine di decadenza annuale decorreva dalla domanda amministrativa del 6 ottobre 2011 e, sommati i termini del procedimento amministrativo, era già spirato al momento del ricorso; con gli altri motivi, subordinati, contesta ulteriori profili della decisione. La lavoratrice resiste e propone ricorso incidentale, deducendo la violazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., assumendo che l’appello dell’INPS fosse inammissibile per genericità, poiché si sarebbe limitato a riprodurre una circolare senza specifica critica della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso incidentale della lavoratrice per difetto di specificità/autosufficienza, rilevando che chi deduce l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. deve riportare nel ricorso i motivi di appello censurati e gli elementi della sentenza di primo grado necessari a verificare la specificità delle doglianze. Accoglie invece il primo motivo del ricorso principale dell’INPS, ritenendo fondato il rilievo di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970: il Fondo di garanzia rientra tra le prestazioni soggette al termine annuale, che decorre dalla scadenza del periodo massimo di definizione del procedimento amministrativo, pari a 300 giorni dalla domanda, anche se l’amministrazione abbia poi emesso un provvedimento espresso tardivo. Poiché nel caso concreto tale termine risultava già spirato alla data di proposizione del ricorso giudiziale del 12 giugno 2014, la Cassazione cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando la domanda originaria della lavoratrice. Dichiara inoltre le spese di merito e di legittimità non dovute dalla lavoratrice per i presupposti dell’art. 152 disp. att. c.p.c., e dà atto dell’obbligo della ricorrente incidentale di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e per la comunicazione della proposta del relatore
utilizzato per incardinare i motivi di ricorso principale e incidentale per violazione di legge e nullità processuale
invocato nel ricorso incidentale come norma asseritamente violata per omessa pronuncia / ultrapetizione
richiamato quale parametro di specificità dei motivi di appello; la sua violazione è stata ritenuta non adeguatamente dimostrata nel ricorso incidentale
richiamato insieme all’art. 342 c.p.c. sul requisito di specificità dell’appello
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la motivazione della decisione d’appello
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47
applicato al Fondo di garanzia; la Corte afferma che la prestazione è soggetta al termine di decadenza annuale decorrente dalla chiusura del procedimento amministrativo
richiamato dal ricorrente principale in relazione alla disciplina della decadenza
richiamato dal ricorrente principale in relazione alla disciplina della decadenza
utilizzato per calcolare il termine presuntivo di definizione della fase amministrativa
legge n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6
utilizzato per calcolare il termine del ricorso amministrativo ai fini della decorrenza della decadenza
legge n. 198 del 1988, art. 24
richiamato come base del richiamo alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" cui è ricondotto il Fondo di garanzia
consente alla Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione
ritenuto sussistente il presupposto di esenzione dal pagamento delle spese per la lavoratrice
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la nullità dell’appello per difetto di specificità deve riportare nel ricorso, in modo puntuale, sia i motivi di appello della controparte sia le parti della sentenza di primo grado che si assumono non specificamente censurate; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro è soggetto alla decadenza annuale prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, secondo il regime applicabile ratione temporis.
- Ai fini della decorrenza della decadenza per le prestazioni previdenziali soggette a procedimento amministrativo, il termine annuale inizia a decorrere dalla scadenza del termine massimo di definizione della fase amministrativa, pari complessivamente a 300 giorni dalla domanda, anche se l’ente emetta poi un provvedimento espresso tardivo.
- Quando il termine di decadenza è già spirato alla data di introduzione del giudizio, il giudice di legittimità può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23592/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23593/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23594/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23595/2021 del 31/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →