Cassazione Civile, Ordinanza n. 33875/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio il Ministero per ottenere il pagamento del giusto indennizzo previsto da leggi speciali in favore di cittadini italiani che avevano perso beni in Libia a seguito della confisca disposta dalle autorità locali nel 1970. Il Ministero aveva eccepito la prescrizione decennale del diritto, assumendo come dies a quo la data del 2 gennaio 1991, coincidente con l'ultimo provvedimento ministeriale di liquidazione/integrazione dell'indennizzo. I ricorrenti sostenevano che la domanda amministrativa del 7 giugno 1994, con cui si chiedeva la revisione delle stime e la liquidazione degli indennizzi, dovesse valere come costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c., con conseguente interruzione della prescrizione. La questione centrale del ricorso era dunque se quella istanza amministrativa fosse idonea a interrompere la prescrizione oppure se fosse soltanto un atto di impulso del procedimento amministrativo. La Corte d'appello aveva escluso l'efficacia interruttiva e ritenuto il diritto prescritto; i ricorrenti hanno impugnato tale valutazione deducendo violazione di legge e falsa applicazione delle norme richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello secondo cui la domanda amministrativa del 7 giugno 1994 era una mera richiesta di revisione dell'indennizzo, quindi un atto endoprocedimentale privo degli effetti della costituzione in mora e, perciò, non idoneo a interrompere la prescrizione decennale. Poiché il termine aveva iniziato a decorrere dal 2 gennaio 1991 e l'atto idoneo a costituire in mora era intervenuto solo il 16 gennaio 2004, senza altri atti interruttivi nel frattempo, il diritto era ormai prescritto. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche agli oneri accessori e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La costituzione in mora richiede una specifica richiesta di adempimento rivolta al debitore; una mera istanza di revisione della quantificazione dell'indennizzo non è sufficiente a produrre effetti moratori.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione è necessaria un'attività idonea a costituire in mora il debitore; l'atto amministrativo meramente endoprocedimentale non è sufficiente.
legge 26 gennaio 1980, n. 16
Disciplina l'indennizzo per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana; il relativo credito è qualificato come debito di valuta e non di valore.
legge 5 aprile 1985, n. 135
Il coefficiente di adeguamento previsto dalla norma incorpora il ristoro per il ritardato adempimento fino alla liquidazione amministrativa, comprendendo interessi moratori e l'eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2.
Richiamata come base della domanda di revisione degli indennizzi; non viene attribuita alla mera istanza amministrativa efficacia interruttiva automatica.
È richiamato per affermare che il meccanismo di adeguamento dell'indennizzo assorbe anche l'eventuale maggior danno da ritardato adempimento fino alla liquidazione amministrativa.
Le contestazioni alla prescrizione sono state svolte nelle memorie ex art. 183 c.p.c.; la norma è menzionata solo per collocare processualmente le difese.
primo comma, numeri 3 e 5
Norma invocata per censurare violazione di legge e vizio motivazionale nella sentenza impugnata.
Richiamato per la statuizione sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di indennizzi dovuti dallo Stato per beni perduti all'estero, la domanda amministrativa volta alla liquidazione o alla revisione dell'importo ha di regola natura di impulso del procedimento e non equivale, di per sé, a costituzione in mora del debitore pubblico.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione decennale del credito indennitario, occorre un atto specifico e univoco di intimazione o richiesta di adempimento rivolto all'amministrazione; in mancanza, il termine continua a decorrere sino alla domanda giudiziale o a un diverso atto certamente idoneo.
- La qualificazione di una comunicazione come mera richiesta di revisione dell'indennizzo o come vera costituzione in mora è una valutazione di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, ma non per una diversa lettura del contenuto dell'atto quando la motivazione sia congrua.
- Per i crediti indennitari regolati da leggi speciali sui beni perduti all'estero, il credito ha natura di debito di valuta; il meccanismo legale di adeguamento previsto dalla disciplina speciale già incorpora il ristoro per il ritardo fino alla liquidazione amministrativa, sicché gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno decorrono solo da una valida costituzione in mora.
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