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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33875/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio il Ministero per ottenere il pagamento del giusto indennizzo previsto da leggi speciali in favore di cittadini italiani che avevano perso beni in Libia a seguito della confisca disposta dalle autorità locali nel 1970. Il Ministero aveva eccepito la prescrizione decennale del diritto, assumendo come dies a quo la data del 2 gennaio 1991, coincidente con l'ultimo provvedimento ministeriale di liquidazione/integrazione dell'indennizzo. I ricorrenti sostenevano che la domanda amministrativa del 7 giugno 1994, con cui si chiedeva la revisione delle stime e la liquidazione degli indennizzi, dovesse valere come costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c., con conseguente interruzione della prescrizione. La questione centrale del ricorso era dunque se quella istanza amministrativa fosse idonea a interrompere la prescrizione oppure se fosse soltanto un atto di impulso del procedimento amministrativo. La Corte d'appello aveva escluso l'efficacia interruttiva e ritenuto il diritto prescritto; i ricorrenti hanno impugnato tale valutazione deducendo violazione di legge e falsa applicazione delle norme richiamate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello secondo cui la domanda amministrativa del 7 giugno 1994 era una mera richiesta di revisione dell'indennizzo, quindi un atto endoprocedimentale privo degli effetti della costituzione in mora e, perciò, non idoneo a interrompere la prescrizione decennale. Poiché il termine aveva iniziato a decorrere dal 2 gennaio 1991 e l'atto idoneo a costituire in mora era intervenuto solo il 16 gennaio 2004, senza altri atti interruttivi nel frattempo, il diritto era ormai prescritto. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche agli oneri accessori e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1219 c.c.

    La costituzione in mora richiede una specifica richiesta di adempimento rivolta al debitore; una mera istanza di revisione della quantificazione dell'indennizzo non è sufficiente a produrre effetti moratori.

  • art. 2943 c.c.

    Ai fini dell'interruzione della prescrizione è necessaria un'attività idonea a costituire in mora il debitore; l'atto amministrativo meramente endoprocedimentale non è sufficiente.

  • legge 26 gennaio 1980, n. 16

    Disciplina l'indennizzo per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana; il relativo credito è qualificato come debito di valuta e non di valore.

  • legge 5 aprile 1985, n. 135

    Il coefficiente di adeguamento previsto dalla norma incorpora il ristoro per il ritardato adempimento fino alla liquidazione amministrativa, comprendendo interessi moratori e l'eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2.

  • L. n. 98 del 1994

    Richiamata come base della domanda di revisione degli indennizzi; non viene attribuita alla mera istanza amministrativa efficacia interruttiva automatica.

  • art. 1224 c.c.

    È richiamato per affermare che il meccanismo di adeguamento dell'indennizzo assorbe anche l'eventuale maggior danno da ritardato adempimento fino alla liquidazione amministrativa.

  • art. 183 c.p.c.

    Le contestazioni alla prescrizione sono state svolte nelle memorie ex art. 183 c.p.c.; la norma è menzionata solo per collocare processualmente le difese.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, numeri 3 e 5

    Norma invocata per censurare violazione di legge e vizio motivazionale nella sentenza impugnata.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la statuizione sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di indennizzi dovuti dallo Stato per beni perduti all'estero, la domanda amministrativa volta alla liquidazione o alla revisione dell'importo ha di regola natura di impulso del procedimento e non equivale, di per sé, a costituzione in mora del debitore pubblico.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione decennale del credito indennitario, occorre un atto specifico e univoco di intimazione o richiesta di adempimento rivolto all'amministrazione; in mancanza, il termine continua a decorrere sino alla domanda giudiziale o a un diverso atto certamente idoneo.
  • La qualificazione di una comunicazione come mera richiesta di revisione dell'indennizzo o come vera costituzione in mora è una valutazione di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, ma non per una diversa lettura del contenuto dell'atto quando la motivazione sia congrua.
  • Per i crediti indennitari regolati da leggi speciali sui beni perduti all'estero, il credito ha natura di debito di valuta; il meccanismo legale di adeguamento previsto dalla disciplina speciale già incorpora il ristoro per il ritardo fino alla liquidazione amministrativa, sicché gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno decorrono solo da una valida costituzione in mora.

Come è indicizzato

MaterieMoraPrescrizioneImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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