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Sentenza

Sentenza del 14/03/2023 n. 7382 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione del D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a) sostenendo che gli immobili svolgevano attività istituzionali e quindi erano esenti da IMU; (2) omissione di esame di fatto decisivo circa il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; (3) omissione di esame di fatto decisivo riguardo all'accordo di programma (art. 6) che, secondo la ricorrente, attribuiva al Comune una porzione del capannone e l'obbligo di non richiedere l'imposta; (4) violazione della L. n. 342/2000, art. 74, per mancata notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo la Corte ha confermato che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 504/1992 richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; l'uso indiretto tramite locazione o concessione d'uso a terzi esclude l'esenzione. Sul secondo e terzo motivo i censure sono state ritenute inammissibili per carenza di trascrizione/riproduzione degli atti decisivi (avviso di accertamento e accordo di programma) nel ricorso per cassazione e, inoltre, la decisione di merito è risultata conforme ai precedenti e motivata: si è dunque applicato il principio della doppia conformità e i limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto e interpretazione contrattuale. Sul quarto motivo la Corte ha rilevato l'insufficiente indicazione dei termini cronologici rispetto all'entrata in vigore della L. n. 342/2000 (1 gennaio 2000) e ha richiamato il principio secondo cui l'efficacia e le conseguenze degli atti catastali dipendono dalla data e dalla relativa notifica; il motivo è quindi inammissibile e, comunque, non coglie la ratio della decisione. La Corte ha inoltre disposto che il ricorrente versi l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a)

    L'esenzione IMU spetta solo se l'immobile è utilizzato direttamente dall'ente pubblico possessore per compiti istituzionali ed è destinato esclusivamente ad attività non produttive di reddito; locazione o uso da parte di terzi escludono l'esenzione.

  • L. n. 342/2000, art. 74, comma 1

    La disciplina degli atti attributivi o modificativi di rendita catastale e gli effetti della loro notifica dipendono dalla data di emissione rispetto al 1 gennaio 2000; ciò influenza la possibilità di recupero dell'imposta e l'applicazione di interessi e sanzioni.

  • D.Lgs. n. 472/1997

    Richiamato in relazione alle regole generali sulle sanzioni tributarie e alla necessità di prova della effettiva conoscenza degli atti per l'applicazione di interessi e sanzioni.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)

    Norme richiamate in relazione ai motivi di cassazione: n.3 (violazione di legge) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha dichiarato alcuni motivi inammissibili o infondati per ragioni procedurali o di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 366 c.p.c., comma 1, n.6

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente e, se necessario, trascrivere gli atti decisivi richiamati; la mancata riproduzione rende la censura inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter, commi 4 e 5

    Principio della doppia conformità tra decisione di primo e secondo grado che può rendere inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi quando le due decisioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo previsto.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per enti pubblici secondo l'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 504/1992 richiede l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente possessore per compiti istituzionali e la destinazione esclusiva a finalità non produttive di reddito; la concessione in locazione o l'uso da parte di terzi, anche non profit, tipicamente esclude l'esenzione.
  • In sede di cassazione le censure basate su documenti decisivi (avvisi, accordi, atti catastali) devono essere riprodotte o indicate con precisione nel ricorso; la mancata trascrizione o indicazione puntuale ne determina spesso l'inammissibilità.
  • Le questioni di fatto e l'interpretazione di accordi o contratti sono di norma sindacabili solo limitatamente in Cassazione; se la motivazione di merito rispetto a tali fatti è congrua e coerente, la cassazione non interviene.
  • Quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado e fondata sul medesimo iter logico-argomentativo, vale il principio della doppia conformità che limita le possibilità di successo di censure per omissione di fatti decisivi.
  • La rilevanza temporale degli atti catastali rispetto all'1 gennaio 2000 è fondamentale per stabilire gli effetti della notificazione: atti anteriori possono avere efficacia immediata ma condizionano l'applicabilità di interessi e sanzioni; il ricorrente deve documentare le date rilevanti.
  • L'onere della prova circa l'adempimento di patti o impegni (ad es. accordi di programma che comporterebbero esenzioni o esclusioni dall'imposta) grava su chi li invoca; senza prova di adempimento, la pretesa non può trovare accoglimento.

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