Sentenza del 14/03/2023 n. 193 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Nell'accertamento dei maggiori aggi non dichiarati è onere del contribuente addurre prove contrarie circostanziate - Sussiste - L'accertamento parziale induttivo può essere emesso anche in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. x/2018 relativo a IRPEF, IVA e IRAP 2014 per maggiori "aggi" non dichiarati (dati forniti da enti concessionari: Agenzia delle Dogane e Monopoli, S., G.), deduzioni di spese pubblicitarie/sponsorizzazioni ritenute non inerenti per €7.000, IVA indetraibile €1.540 e quote di ammortamento ritenute inesistenti con riduzione da €35.336,00 a €22.576,82. Il contribuente ha prodotto contabilità ma contestato solo genericamente i dati, allegando un prospetto informale e sostenendo la buona fede e pagamenti in contanti per la sponsorizzazione.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento parziale ex art. 41‑bis DPR 600/73 basato su dati analitici forniti dagli enti concessionari; ha confermato che l'onere della prova contraria grava sul contribuente e che le contestazioni generiche non sono idonee a superare i dati acquisiti dall'Ufficio. Ha dichiarato non deducibile la sponsorizzazione per mancanza di inerenza e di documentazione probatoria, ha ritenuto inesistenti e quindi indeducibili costi/ammortamenti privi di tracciabilità dei pagamenti e relativi a controparte sottoposte a verifiche fiscali, e ha confermato la ripresa a tassazione degli importi accertati. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €4.000,00.
Norme richiamate
art. 41‑bis DPR 600/1973
Consente l'accertamento parziale basato su elementi presuntivi; l'Ufficio può accertare maggiori redditi senza prove certe lasciando al contribuente l'onere della prova contraria.
art. 31, 32, 37 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972
artt. 31, 32, 37 DPR 600/73; art. 51 DPR 633/72
Norme che legittimano le attività di controllo e accesso documentale alla base dell'avviso di accertamento.
art. 109, comma 1 TUIR
Stabilisce i requisiti di competenza, certezza e oggettiva determinazione per la deducibilità dei costi; la verifica dell'inerenza è condizione per la deduzione.
art. 25, comma 5 Legge 133/1999 (forma previgente) e art. 19 D.lgs. 158/2015
art. 25, c.5 L.133/1999; art. 19 D.lgs.158/2015
Richiama le conseguenze per gli enti sportivi in caso di accettazione di pagamenti non conformi e l'irrilevanza di affermazioni generiche di pagamento in contanti senza prova.
art. 11 D.lgs. 471/1997
Prevede sanzioni amministrative collegate a violazioni connesse a pagamenti irregolari e comporta verifiche di regolarità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate)
Cass. n. 34518/2019; Cass. n. 417/2008; Cass. n. 418/2008; Cass. n. 25961/2022; Cass. n. 9363/2015; Cass. n. 5406/2019; Cass. n. 18118/2016
Confermano il potere dell'Amministrazione di utilizzare metodi induttivi anche con contabilità regolare, l'onere probatorio del contribuente per dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la possibilità di disconoscere costi non inerenti o fatture per operazioni inesistenti.
Massime di principio
- L'accertamento parziale ex art. 41‑bis DPR 600/73 può essere basato su elementi presuntivi e sul metodo induttivo anche se il contribuente tiene una contabilità regolare; non è necessario che l'Ufficio disponga di "prove certe".
- Quando l'Ufficio utilizza dati analitici forniti da enti concessionari (es. Agenzia delle Dogane e Monopoli), tali dati, se notificati al contribuente, devono essere contestati in modo specifico e documentato; contestazioni generiche non bastano.
- Il contribuente ha l'onere della prova contraria: deve fornire documentazione puntuale e tracciabile (contratti, prove di pagamento, corrispondenza commerciale, elementi che dimostrino inerenza) per superare gli importi accertati.
- Le spese di sponsorizzazione sono deducibili solo se provata l'inerenza rispetto all'attività svolta (sede, clientela, obiettivi promozionali) e se sussistono i requisiti di competenza, certezza e determinazione; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le fatture e i costi oggettivamente inesistenti sono indeducibili e la detrazione IVA è preclusa; l'esibizione della fattura o della contabilità non è di per sé prova dell'effettiva operazione quando sussistano elementi presuntivi di fittizietà.
- La mancanza di tracciabilità dei pagamenti (specialmente verso controparti sottoposte a verifiche) indebolisce gravemente la prova della realtà delle prestazioni/acquisti.
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