Sentenza del 14/03/2023 n. 7352 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza che ha ritenuto dovuto il pagamento IMU per due immobili per complessivi Euro 58.506,00. Contestava: 1) l'esenzione ex D.Lgs. n.504/1992, art.7, comma 1, lett. a) in quanto l'ente svolgerebbe attività istituzionali negli immobili; 2) la nullità/invalidità dell'avviso per difetto di motivazione; 3) l'operatività di un accordo di programma del 2006 che, secondo la ricorrente, attribuiva al Comune una porzione del capannone e imponeva di non richiedere l'imposta; 4) la mancata notifica dell'atto attributivo/modificativo di rendita catastale ai sensi della L. n.342/2000, art.74.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'esenzione prevista dall'art.7 citato richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la destinazione esclusiva a compiti non produttivi di reddito: la concessione in locazione o l'uso da parte di terzi (anche non profit) esclude l'esenzione. I profili processuali (presunto difetto di motivazione dell'avviso e accordo di programma) sono stati ritenuti inammissibili perché la ricorrente non ha riprodotto o indicato puntualmente negli atti i documenti essenziali (avviso di accertamento, accordo di programma), rendendo impossibile il controllo in Cassazione; inoltre la decisione di merito è 'doppia conforme', il che limita la sindacabilità. Quanto alla L. 342/2000, art.74, la ricorrente non ha precisato la data degli atti attributivi, per cui la censura non ha trovato accoglimento. Conseguentemente è stato confermato l'obbligo di pagamento dell'IMU; è stato altresì disposto il versamento del contributo unificato integrativo previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a)
L'esenzione IMU richiede l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente possessore e la destinazione esclusiva a compiti istituzionali non produttivi di reddito; la concessione a terzi (locazione o comodato) esclude l'esenzione anche se il terzo svolge attività di pubblico interesse.
L. n. 342/2000, art. 74, comma 1
Gli atti attributivi o modificativi di rendita anteriori al 1/1/2000 hanno efficacia immediata ai fini dell'accertamento dell'imposta, ma per l'applicazione di interessi e sanzioni è necessaria la prova della effettiva conoscenza dell'atto; la rilevanza della norma dipende dalla data dell'atto, che la ricorrente non ha precisato.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Regime dei motivi di cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha rilevato l'infondatezza o l'inammissibilità delle censure per mancata riproduzione/indicazione degli atti essenziali.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: le censure fondate su atti del giudizio di merito sono inammissibili se gli atti non sono riprodotti o non è indicata la loro collocazione, impedendo l'esame.
art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5
La Corte ha applicato il principio della 'doppia conforme': quando la sentenza di secondo grado conferma quella di primo grado con analogo percorso logico-argomentativo alcune censuresono inammissibili in cassazione.
D.Lgs. n. 472/1997
Norme sulle sanzioni tributarie; richiedono prova della conoscenza per l'applicazione di sanzioni in relazione ad atti catastali non notificati.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato integrativo in caso di soccombenza o altre ipotesi; la Corte ha rilevato la sussistenza dell'obbligo per la ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU ex art.7 D.Lgs. 504/1992 è imprescindibile l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario; la locazione o il comodato a terzi, anche senza scopo di lucro, ne esclude l'applicazione.
- In sede di cassazione le censure fondate su documenti decisivi (avvisi, accordi, atti catastali) richiedono la riproduzione o l'indicazione puntuale della loro collocazione negli atti di merito; l'omissione rende le censure inammissibili.
- Gli accordi di programma o patti interni che esonererebbero dal pagamento di tributi devono essere prodotti e provati nel giudizio: la loro interpretazione rimane, comunque, questione prevalentemente di fatto non sindacabile in Cassazione.
- Le decisioni di merito 'doppia conforme' limitano la possibilità di impugnazione in Cassazione su fatti già accertati con identico percorso argomentativo dai due gradi.
- Gli atti catastali anteriori al 1/1/2000 producono effetti ai fini dell'imposizione, ma per interessi e sanzioni occorre prova che il contribuente ne abbia avuto effettiva conoscenza; la data dell'atto è pertanto cruciale.
- Chi contesta una posizione tributaria deve curare sia il profilo sostanziale (prova della titolarità, della destinazione d'uso, esistenza di accordi) sia quello formale (produzione degli atti in giudizio, corretta indicazione nei motivi di ricorso).
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