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Sentenza

Sentenza del 14/03/2023 n. 192 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

La competenza territoriale del concessionario per la riscossione opera secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a cinque cartelle. Il ricorrente ha eccepito la incompetenza territoriale dell'AdeR di Pescara, sostenendo che l'ufficio competente fosse quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente (Alessandria). Altri profili sollevati: contestazione della prova dell'intimazione, efficacia interruttiva della richiesta di rateizzazione e prescrizione delle sanzioni/interessi.

La decisione

L'appello è stato accolto: la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'atto emesso da agente di riscossione incompetente per territorio. Ha dichiarato l'incompetenza territoriale dell'AdeR di Pescara relativamente all'intimazione impugnata e ha condannato l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.200,00 per il primo grado e in euro 3.200,00 per il secondo grado. Gli altri motivi di impugnazione sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, DPR n. 600/1973

    Ogni atto impositivo deve essere emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente; da ciò deriva che l'ufficio che ha emesso l'atto deve coincidere con quello competete per domicilio fiscale.

  • art. 24, DPR n. 602/1973

    L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce; il concessionario estende la riscossione solo nell'ambito territoriale di competenza del ruolo ricevuto.

  • art. 46, DPR n. 602/1972

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la competenza territoriale dell'ufficio corrispondente al domicilio fiscale; la Corte ha però deciso sulla base dei principi richiamati dagli artt. 31 e 24.

  • Cass. Ordinanza n. 4400/2023

    Giurisprudenza di legittimità che afferma l'illegittimità, per carenza di competenza territoriale, di atti (es. provvedimento di fermo) emessi da ufficio provinciale del concessionario in ambito diverso dal domicilio fiscale del contribuente; richiamata dalla Corte a supporto della pronuncia.

  • Cass. Sez. V, n. 8049/2017

    Precedente di Cassazione che conferma il principio secondo cui il ruolo è consegnato al concessionario dell'ambito territoriale cui si riferisce e ribadisce il criterio del domicilio fiscale per la competenza territoriale.

Massime di principio

  • La competenza territoriale per l'emissione degli atti di riscossione segue il domicilio fiscale del contribuente: l'ufficio che ha emesso l'atto deve essere quello territorialmente competente rispetto al domicilio fiscale.
  • L'Agenzia delle Entrate Riscossione (o il concessionario) può agire solo nell'ambito territoriale corrispondente al ruolo affidatogli dall'ufficio competente; atti emessi da uffici o concessionari fuori da tale ambito sono illegittimi per incompetenza territoriale.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale è idonea a far dichiarare l'illegittimità dell'atto e può dare luogo all'annullamento dell'intimazione e alla condanna alle spese dell'ente resistente.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare e documentare immediatamente il domicilio fiscale risultante dagli archivi dell'Amministrazione e sollevare tempestivamente l'eccezione di incompetenza territoriale; il pagamento successivo non necessariamente convalida un atto emesso da organo incompetente.
  • Prima di opporsi o pagare, il contribuente dovrebbe chiedere tramite accesso agli atti o istanze ufficiali la verifica del titolare del ruolo e dell'ufficio che ha emesso l'intimazione per valutare la fondatezza di un ricorso basato sulla competenza territoriale.

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