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Ordinanza

Ordinanza n. 1430/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 2464/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione comunale di approvazione della convenzione urbanistico-edilizia e la relativa convenzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario e impresa)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Veneto n. 2464/2025 e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la deliberazione del Consiglio comunale di Caorle n. 38 del 25 giugno 2024, con cui è stata approvata una convenzione ai sensi dell'art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001 per un intervento di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nonché ampliamento di un edificio ai sensi della legislazione regionale veneta, e la convenzione stipulata l'8 novembre 2024 tra il Comune e la società controinteressata. Dalla convenzione è seguito il permesso di costruire convenzionato n. 57/2025, oggetto di un distinto giudizio. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di appello, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della necessità di preservare la situazione di fatto in attesa della decisione di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata adottata, impregiudicate le eccezioni di rito, per mantenere integra la situazione controversa in vista della celere trattazione del merito, considerando il rischio che, in pendenza del giudizio, fosse realizzato l'immobile. Il Collegio ha inoltre sospeso il decorso del termine per l'avvio dei lavori, fissato al 30 aprile 2026, così da evitare l'avanzamento dell'intervento prima della definizione della controversia. È stata fissata per il 2 luglio 2026 l'udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, il giudice può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata quando sia necessario preservare la situazione di fatto e impedire la realizzazione dell'intervento amministrativo o edilizio prima della decisione sul merito.
  • La tutela cautelare può incidere anche sul decorso del termine assegnato per l'avvio dei lavori, quando la sua scadenza possa consentire la realizzazione dell'opera e compromettere l'utilità della decisione di merito.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito può essere disposta congiuntamente alla misura cautelare, quale strumento per assicurare una celere definizione della controversia e mantenere integra la res controversa.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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