Ordinanza n. 238/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – del provvedimento m_dg.dgmc.16/12/2025.0088871.u emesso in data 16.12.2025 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità - direzione generale del personale delle risorse, notificato ai ricorrenti in data 17.12.2025 e recante la riorganizzazione delle sedi minorili, con particolare riferimento al personale dell'istituto penale minorile di Treviso (soppresso); – del provvedimento m_dg.dgmc.17/12/2025.0088980.u emesso in data 17.12.2025 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità - direzione generale del personale delle risorse, notificato ai ricorrenti in pari data, e recante l'elenco degli istituti per minorenni presso i quali il personale dell'istituto penale per i minorenni di treviso poteva presentare istanza di trasferimento, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del p.c.d. 6 agosto 2021; – del provvedimento m_dg.dgmc.24/12/2025.0090910.u, emesso in data 24.12.2025 dal medesimo ente e notificato a tutti i ricorrenti in data 29.12.2025, recante la precisazione relativa alla scelta delle sedi ai sensi dell'art. 13 comma 2; – di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; e per l'accertamento: del diritto dei ricorrenti ad essere trasferiti d'ufficio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13 del p.c.d. 6 agosto 2021; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/3/2026: per l'annullamento, previa sospensiva: del provvedimento. 0011257 del 17.02.2026 e di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale. nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere trasferiti secondo i criteri di cui al PCD 10.01.2026, art. 13
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di riorganizzazione delle sedi minorili e atti conseguenti relativi alle sedi opzionabili per il trasferimento d'ufficio del personale dell'istituto penale per minorenni di Treviso, inclusi gli atti che hanno escluso UIEPE, UDEPE e Scuole di formazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti ministeriali del dicembre 2025 relativi alla soppressione dell'istituto penale per minorenni di Treviso e alla procedura di trasferimento d'ufficio del relativo personale, chiedendo anche l'accertamento del diritto al trasferimento secondo i criteri previsti dall'art. 13 del PCD 6 agosto 2021. Con motivi aggiunti notificati il 26 marzo 2026 hanno impugnato il provvedimento del 17 febbraio 2026 e chiesto l'accertamento del diritto al trasferimento secondo l'art. 13 del PCD 10 gennaio 2026, contestando in particolare l'esclusione, tra le sedi opzionabili, degli Uffici di esecuzione penale esterna e delle Scuole di formazione. La domanda cautelare è stata proposta contro l'esecuzione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il provvedimento del 17 febbraio 2026, con il quale l'amministrazione ha escluso dagli elenchi delle sedi opzionabili gli Uffici di esecuzione penale esterna e le Scuole di formazione, apparisse meramente confermativo della precedente nota del 16 dicembre 2025. Tale nota aveva già stabilito, sin dall'avvio della procedura, l'esclusione delle sedi extra moenia e degli Uffici di esecuzione penale esterna ed era rimasta inoppugnata. La contestazione proposta per la prima volta con i motivi aggiunti del 26 marzo 2026 è stata quindi ritenuta tardiva, poiché avrebbe eluso il termine decadenziale e compromesso le esigenze di stabilità e certezza dei rapporti giuridici pubblici. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 13 PCD 6 agosto 2021
È richiamato quale fonte dei criteri per il trasferimento d'ufficio e per la scelta delle sedi da parte del personale interessato.
art. 13 PCD 10 gennaio 2026
È richiamato quale fonte dei criteri di trasferimento invocati nei motivi aggiunti.
Massime di principio
- Un atto successivo che si limiti a confermare una scelta già compiuta e resa conoscibile con un precedente provvedimento non riapre il termine per impugnare la scelta originaria.
- La contestazione proposta per la prima volta con motivi aggiunti contro una determinazione già contenuta in un precedente atto divenuto inoppugnabile è tardiva e non può eludere il termine decadenziale per l'impugnazione.
- In sede cautelare, la valutazione sommaria può condurre al rigetto della domanda quando l'atto impugnato appaia meramente confermativo di un atto precedente non tempestivamente contestato e la nuova impugnazione incida sulla stabilità dei rapporti giuridici pubblici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 240/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 241/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 242/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 846/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →