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Ordinanza

Ordinanza n. 242/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi del 24 dicembre 2025, n. 64, adottata dal Comune di Grumolo delle Abbadesse e notificata alla ricorrente in pari data; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in correlazione;

Giustizia amministrativa202600624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa a una pedana con pavimento fluttuante di circa 8,10 x 8,30 metri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria o esecutrice dell'intervento edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino, deducendo quattro motivi di gravame, il cui contenuto specifico non è riportato nel testo dell'ordinanza cautelare. La controversia riguarda in particolare la qualificazione giuridica della natura dell'intervento edilizio realizzato. Il Comune si è costituito opponendosi alla domanda cautelare e controdeducendo ai motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Il giudice ha ritenuto che le doglianze richiedano un approfondito esame, soprattutto con riguardo alla qualificazione dell'intervento edilizio, da svolgersi nella fase di merito anche alla luce delle difese comunali. Ha ravvisato il periculum in mora nella gravità delle conseguenze derivanti dall'esecuzione dell'ordinanza, in particolare per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale della ricorrente. La sospensione è stata disposta per consentire la decisione nel merito re adhuc integra. Il merito è stato rinviato alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare collegiale è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha accolto la richiesta e sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In presenza di contestazioni che richiedono un approfondito accertamento sulla qualificazione giuridica di un intervento edilizio, il giudice amministrativo può rinviare l'esame pieno alla fase di merito e concedere la tutela cautelare quando ricorra un concreto periculum in mora.
  • L'esecuzione di un'ordinanza di demolizione può integrare il periculum in mora quando sia suscettibile di incidere gravemente sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale del destinatario.
  • La sospensione cautelare dell'atto impugnato può essere disposta per preservare la situazione di fatto e consentire la decisione di merito re adhuc integra, ove le questioni dedotte presentino profili non manifestamente infondati che necessitano di approfondimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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