Ordinanza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della “Autorizzazione paesaggistica DPR 13 febbraio 2017 n. 31, ditta Quindici società semplice Rif. UT n. 96/A/2023 prot. n. 0001921/2024 del 02/02/2024”, avente ad oggetto “Realizzazione di un’autorimessa interrata – Rimozione del collegamento esterno. Ubicazione Via San Vigilio n. 15, ditta Quindici società semplice Foglio n. 1 mapp. 225 Rif. UT n. 96/2023” rilasciata alla controinteressata Quindici società semplice dal Comune di Garda, a firma del Responsabile dell’area tecnica settore beni monumentali paesaggistici trasmessa alla ricorrente Giulia Scarani dal Comune di Garda a mezzo PEC in data 15 Gennaio 2026; - del silenzio serbato dal Ministero della Cultura/Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Verona nel procedimento amministrativo di cui alla sopra indicata autorizzazione paesaggistica semplificata; - di ogni altro atto collegato, presupposto, conseguente o comunque connesso con il provvedimento come sopra impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dal Comune di Garda per la realizzazione di un'autorimessa interrata e lo spostamento all'interno dell'edificio dell'ascensore di servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Garda ai sensi dell'art. 11, comma 5, d.P.R. n. 31/2017, nonché il silenzio asseritamente serbato dal Ministero della Cultura/Soprintendenza nel relativo procedimento. L'intervento riguarda opere in variante rispetto al progetto originario, all'interno del Promontorio di San Vigilio, nel Parco di Villa Munari. I ricorrenti, proprietari di altro edificio residenziale nel medesimo compendio, hanno inoltre preannunciato motivi aggiunti contro ulteriori atti, per i quali i termini di impugnazione non erano ancora scaduti. L'ordinanza non esamina nel merito le censure né le eccezioni processuali delle parti, riservandone lo scrutinio alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora e, quindi, del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che le opere di demolizione, scavo e sbancamento erano già ultimate. La sospensione dei lavori avrebbe cristallizzato lo stato dei luoghi, impedendo il ripristino dell'area e arrecando un pregiudizio alla tutela e conservazione del paesaggio; tale interesse pubblico è stato ritenuto prevalente nel bilanciamento cautelare, anche perché alla tutela paesaggistica si collegava il danno prospettato dagli stessi ricorrenti. Il giudice ha precisato che l'esame più approfondito delle censure e delle eccezioni in rito è rinviato alla sede di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 in favore del Comune di Garda e in euro 1.000 in favore della società controinteressata, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
pregiudizio "grave e irreparabile"
La tutela cautelare richiede la sussistenza del periculum in mora, valutato in termini di pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il requisito è stato escluso in ragione dello stato già avanzato dei lavori e del bilanciamento con l'interesse alla tutela paesaggistica.
art. 11, comma 5, d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Costituisce la base normativa dell'autorizzazione paesaggistica semplificata oggetto di impugnazione; la sua legittimità non è stata esaminata nella fase cautelare.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di lavori già giunti alla conclusione delle opere di demolizione, scavo e sbancamento può essere negata quando essa cristallizzerebbe lo stato dei luoghi e impedirebbe il ripristino dell'area, con pregiudizio per la tutela paesaggistica.
- Nel giudizio cautelare il periculum in mora deve essere valutato mediante un bilanciamento concreto tra il pregiudizio allegato dal ricorrente e gli interessi pubblici e privati contrapposti; la sola prospettazione di un danno paesaggistico non impone automaticamente la sospensione dell'atto.
- Quando non ricorre il pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a., la domanda cautelare deve essere respinta, restando riservato alla fase di merito l'esame delle censure di legittimità e delle eccezioni processuali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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