Ordinanza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca dell'aggiudicazione e di esclusione dalla gara per collegamento sostanziale con altra concorrente, con connessa segnalazione ad ANAC
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa aggiudicataria ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune ha revocato l'aggiudicazione di una gara per lavori di realizzazione di una pista ciclabile, ha escluso dalla procedura la ricorrente e un'altra impresa per collegamento sostanziale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023, nonché gli atti presupposti, l'eventuale nuova aggiudicazione, la segnalazione ad ANAC per falsa dichiarazione e la conseguente annotazione nel Casellario informatico. Dal testo dell'ordinanza non emerge il dettaglio delle singole censure dedotte; il TAR ha rilevato soltanto che esse richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le censure introduttive non potessero essere adeguatamente delibate nella fase cautelare e necessitassero dell'approfondimento proprio del giudizio di merito. Ha tuttavia ravvisato l'opportunità di sospendere, nelle more, i provvedimenti impugnati per conservare la res adhuc integra sino alla prossima trattazione di merito. Ha quindi sospeso l'efficacia degli atti impugnati nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione, fissando l'udienza pubblica di discussione del ricorso al 10 giugno 2026. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'esclusione dalla gara per collegamento sostanziale tra concorrenti.
art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata in relazione alla segnalazione ad ANAC per falsa dichiarazione.
art. 222, comma 13, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata in relazione alla segnalazione ad ANAC e alla conseguente annotazione nel Casellario informatico.
art. 55 c.p.a.
La norma disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati per preservare la situazione sino alla decisione di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le censure contro un provvedimento di esclusione e revoca dell'aggiudicazione richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la piena valutazione della fondatezza al merito e adottare una misura interinale di conservazione della res adhuc integra.
- La sospensione cautelare può essere disposta per evitare che, nelle more della decisione di merito, l'esecuzione dei provvedimenti impugnati renda irreversibili o comunque comprometta gli effetti della tutela eventualmente spettante al ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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