Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15525/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal servizio prestato da un vigile urbano per sette giorni consecutivi, comprese alcune domeniche, senza fruire del riposo settimanale e dei correlati riposi compensativi previsti dalla disciplina del pubblico impiego locale. In primo grado il lavoratore aveva chiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica; in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione favorevole al dipendente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso/contraddittorio esame del fatto decisivo consistente nel mancato godimento dei riposi compensativi; dall'altro, violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che le risultanze istruttorie provavano la perdita definitiva di 131 riposi settimanali e che l'attribuzione richiesta aveva natura risarcitoria, non retributiva, perché diretta a compensare la definitiva perdita del riposo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente costruito come vizio motivazionale, mirasse in realtà a denunciare un error in procedendo per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.; tuttavia il ricorrente non ha assolto gli oneri di specificità e autosufficienza, non avendo indicato compiutamente il fatto processuale, né dimostrato che nel giudizio di merito fosse stata effettivamente proposta e allegata, in modo autonomo e specifico, una domanda risarcitoria per la mancata fruizione dei riposi compensativi nei termini di legge e di contratto. Di conseguenza è stato ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, logicamente collegato al primo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto al solo omesso esame di un fatto storico decisivo e ai casi di anomalia motivazionale che integrano nullità della sentenza; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria integra nullità della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; solo la sua mancanza o radicale anomalia rileva in cassazione come vizio denunciabile.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato configura un error in procedendo, ma il ricorrente deve indicare con precisione il fatto processuale e i passaggi dell'atto introduttivo rilevanti per consentire il controllo ex actis.

  • art. 2109 c.c.

    È richiamato dal ricorrente quale norma posta a presidio del diritto al riposo settimanale e dei riposi compensativi nel rapporto di lavoro.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la perdita definitiva del riposo incide su un bene costituzionalmente tutelato e dà luogo a un pregiudizio risarcibile.

  • art. 17 d.P.R. n. 268/1987

    La disciplina collettiva e regolamentare richiamata riconosce, in caso di prestazione resa per esigenze di servizio nel giorno di riposo festivo settimanale, una maggiorazione retributiva e il diritto al riposo compensativo.

  • art. 24 del CCNL enti locali 2000

    Viene richiamato come fonte collettiva che disciplina la corresponsione della retribuzione ordinaria maggiorata e il riposo compensativo in caso di mancato godimento del riposo settimanale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o delle ipotesi di anomalia motivazionale che integrano nullità della sentenza; non è più consentito denunciare semplicemente motivazione insufficiente o contraddittoria.
  • Quando si deduce un error in procedendo, il controllo della Corte di cassazione è diretto sugli atti, ma il ricorrente deve indicare in modo specifico e autosufficiente il fatto processuale, gli atti rilevanti e i passaggi decisivi che dimostrerebbero la violazione denunciata.
  • La censura di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere formulata in termini generici: è necessario mostrare che la domanda e le allegazioni introduttive contenevano effettivamente il petitum e la causa petendi poi asseritamente travisati dal giudice di merito.
  • In materia di riposi compensativi e tutela del riposo settimanale, la domanda risarcitoria per la loro mancata fruizione deve essere specificamente allegata e provata nei suoi presupposti fattuali; in difetto, il giudice può escludere che essa sia stata effettivamente introdotta nel processo.
  • L'inquadramento dell'attribuzione economica come retributiva o risarcitoria non esonera la parte dall'onere di dedurre e provare compiutamente il fatto costitutivo del pregiudizio lamentato e il collegamento con l'inadempimento datoriale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.