Cassazione Civile, Ordinanza n. 13705/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni medici, iscritti a scuole di specializzazione, per ottenere il risarcimento/adeguato compenso dovuto per il tardivo recepimento delle direttive europee in materia di remunerazione della formazione specialistica medica. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto la domanda per quattro medici e l'aveva respinta per un quinto, ritenendo che la specializzazione di quest'ultimo non fosse compresa nell'elenco delle specializzazioni tutelate. I medici ricorrono in cassazione sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe ecceduto i limiti del rinvio, compiendo un nuovo esame della causa e violando giudicati interni già formatisi: per alcuni avrebbe ridotto senza appello il quantum riconosciuto in primo grado; per un altro avrebbe riconsiderato il fatto costitutivo della pretesa, già coperto da giudicato interno. Le amministrazioni propongono ricorso incidentale deducendo, per un primo profilo, che nei confronti di un soggetto (rimasto intimato in cassazione) esisteva un giudicato esterno che precludeva la prosecuzione del giudizio, perché egli non aveva impugnato la precedente sentenza d'appello; per un secondo profilo, contestano il riconoscimento del diritto al compenso per chi si era immatricolato prima del 1982, sostenendo che il danno da ritardato recepimento non potesse dirsi ancora consumato in quel periodo.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale dei medici. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale delle amministrazioni e rigetta il secondo. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione resa nei confronti del soggetto rimasto intimato, perché il giudizio non avrebbe potuto proseguire nei suoi confronti; resta ferma, invece, la decisione favorevole agli altri medici. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate. È inoltre dato atto dell'obbligo, per i soli ricorrenti principali, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina il giudizio di rinvio e i limiti del potere del giudice di rinvio rispetto alla decisione rescindente
richiamato nel motivo principale per denunciare l'asserita violazione dei limiti del giudizio di rinvio
richiamato nel motivo principale in relazione agli effetti della cassazione e dei giudicati interni
richiamato nel motivo principale
richiamato nel motivo principale
richiamato nel motivo principale
richiamato nel motivo principale a sostegno della dedotta ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti devoluti
richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale
norma sul mezzo di impugnazione in cassazione invocata per i motivi di ricorso
richiamato nei motivi relativi al diritto all'adeguata remunerazione degli specializzandi
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale
art. 65 O.G.
richiamato in tema di funzione nomofilattica e prevenzione dei contrasti tra giudicati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Direttiva CEE 75/362
utilizzata come parametro eurounitario per individuare le specializzazioni mediche rilevanti
Direttiva CEE 75/363
interpretata, anche alla luce della giurisprudenza UE, come fonte del diritto alla remunerazione adeguata della formazione specialistica nei casi previsti
Direttiva CEE 82/76
considerata direttiva di modifica/riassuntiva che ha reso dovuta la remunerazione adeguata per la formazione specialistica proseguita dopo il termine di recepimento
art. 2, par. 1, lett. c), Direttiva 75/363/CEE
interpretato dalla Corte di giustizia nel senso che la formazione iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita dopo il 1° gennaio 1983 deve essere adeguatamente remunerata, se riferita a specializzazioni comuni indicate nelle direttive
art. 3, par. 1-2, Direttiva 75/363/CEE
come sopra, richiamato per il criterio temporale di decorrenza del diritto alla remunerazione adeguata
allegato Direttiva 75/363/CEE
richiamato per l'individuazione delle specializzazioni rilevanti
artt. 5 e 7 Direttiva 75/362/CEE
richiamati per delimitare le specializzazioni mediche che danno diritto alla remunerazione adeguata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una successiva impugnazione contro la stessa sentenza, se proposta con atto autonomo dopo la prima, si converte in ricorso incidentale, poiché vige il principio di unicità del processo di impugnazione.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato solo dai capi effettivamente decisi dalla pronuncia rescindente; le questioni assorbite o non coperte dalla cassazione possono essere riesaminate, senza che si formi un giudicato implicito su an e quantum se la decisione di legittimità non li ha definiti.
- Il giudicato interno si forma sulla singola sequenza fatto-norma-effetto giuridico solo nei limiti in cui la statuizione non sia investita da censura; la contestazione di uno degli elementi essenziali della statuizione impedisce la stabilizzazione dell'intero capo.
- L'esistenza di un giudicato esterno o interno è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, anche quando formato successivamente alla sentenza impugnata, per evitare contrasti di giudicati e in coerenza con il ne bis in idem.
- Il diritto alla remunerazione adeguata del medico specializzando spetta anche per corsi iniziati prima del 29 gennaio 1982 e proseguiti oltre il 1° gennaio 1983, purché la specializzazione sia tra quelle comuni agli Stati membri indicate nelle direttive europee; il diritto decorre dal 1° gennaio 1983 fino al termine della formazione.
- Se un soggetto non ha impugnato la precedente sentenza e non è parte del giudizio di cassazione riassunto, nei suoi confronti il processo non può proseguire; l'eventuale statuizione resa a suo favore o contro di lui va cassata senza rinvio per difetto del presupposto processuale della prosecuzione del giudizio.
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