Cassazione Civile, Ordinanza n. 24256/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della corte d'appello, che aveva accolto l'opposizione del debitore e dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla società locatrice/noleggiatrice. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Una società aveva concesso a un'altra società il noleggio di due mezzi da lavoro; non avendo ottenuto il pagamento del corrispettivo, aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per euro 72.600,00. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo che i mezzi erano stati consegnati con ritardo di otto giorni, che non erano perfettamente funzionanti e che mancavano di assicurazione. Nel giudizio di opposizione la locatrice ha inizialmente insistito per l'adempimento del contratto e poi ha mutato la domanda chiedendo, in via di arricchimento senza causa, il compenso per l'utilizzazione dei mezzi. Il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo ma ha accolto parzialmente la domanda ex art. 2041 c.c.; la corte d'appello ha invece accolto integralmente l'opposizione, dichiarando inammissibile la domanda di arricchimento e disponendo la restituzione di quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione la locatrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2041 c.c., sostenendo che la domanda di arricchimento poteva essere proposta anche in via subordinata e nei termini dell'art. 183 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 244, 115, 116 e 112 c.p.c., lamentando una erronea valutazione delle prove e la mancata prova dei vizi dei mezzi; 3) violazione degli artt. 1258, 1181 e 1256 c.c., sostenendo che l'eventuale inadempimento sarebbe stato solo parziale e non tale da giustificare la risoluzione; 4) violazione degli artt. 104 e 112 c.p.c., contestando l'ammissibilità della domanda di riduzione del prezzo in presenza della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o comunque non coglienti la ratio decidendi: ha osservato che la corte territoriale aveva negato la domanda ex art. 2041 c.c. non per tardività, ma per difetto del requisito di sussidiarietà, poiché il soggetto aveva già azionato un rimedio contrattuale fondato su un titolo; ha rilevato che la censura sulle prove non colpiva la reale motivazione d'appello, basata sul difetto di specifica allegazione e sulla declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello ex art. 342 c.p.c.; ha evidenziato che l'inadempimento era stato accertato come riguardante l'intera prestazione, non come parziale; e ha precisato che la domanda di riduzione del prezzo era stata proposta solo in subordine e poi rinunciata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli oneri di legge.
Norme richiamate
L'azione di arricchimento senza causa è ammessa solo in via sussidiaria, cioè quando manca un'azione fondata su un titolo utile; non è proponibile se la parte ha già esercitato un'azione contrattuale, anche se questa è stata rigettata nel merito.
Il mutamento della domanda nei termini processuali rileva solo se la domanda sia in sé proponibile; non sana la mancanza del requisito sostanziale di sussidiarietà dell'azione di arricchimento.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione probatoria, ma la Corte non ha accolto la doglianza perché non diretta contro la reale ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a una nuova valutazione del fatto.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte ha escluso che la censura colpisse la motivazione effettiva della sentenza impugnata.
Richiamato in relazione ai limiti del potere decisorio del giudice, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di attacco alla ratio decidendi.
Richiamato per sostenere il carattere parziale dell'inadempimento, ma la Corte ha rilevato che l'accertamento di merito riguardava l'intera prestazione e non un adempimento solo parziale.
Richiamato per la tesi dell'adempimento parziale; la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto all'accertamento di merito sull'inutilizzabilità dei mezzi.
Richiamato per sostenere l'irrilevanza di un eventuale inadempimento non imputabile o parziale; la Corte ha però confermato che vi era un inadempimento pieno della prestazione dedotta in contratto.
Richiamato per contestare la contemporanea ammissibilità di domande tra loro antitetiche; la Corte ha rilevato che la domanda di riduzione del prezzo era stata proposta solo in subordine.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'azione generale di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario e non è esperibile quando il soggetto dispone o ha disposto di un'azione contrattuale fondata su un titolo, anche se tale azione sia stata poi rigettata nel merito.
- Per censurare utilmente una sentenza di appello è necessario colpire la sua ratio decidendi effettiva; la critica che si limiti a prospettare una questione diversa, o solo processuale, è inammissibile.
- Le censure di legittimità che mirano a una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili quando sollecitano un nuovo apprezzamento del merito e non evidenziano specifici errori giuridici nella motivazione impugnata.
- La deduzione di un inadempimento solo parziale è irrilevante se il giudice di merito ha accertato un inadempimento totale o tale da rendere inutilizzabile la prestazione principale.
- La proposizione di domande subordinate tra loro incompatibili non è di per sé preclusa quando la struttura processuale e la loro collocazione nell'ordine delle richieste risultino coerenti con il petitum effettivamente coltivato.
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