Cassazione Civile, Ordinanza n. 34496/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un ex coniuge nei confronti dell'ex moglie per accertare che un appartamento con box, formalmente intestati a quest'ultima, erano in realtà di proprietà esclusiva dell'attore in forza di un preteso patto fiduciario (pactum fiduciae) e per ottenere il trasferimento della proprietà in suo favore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello l'aveva accolta ritenendo provata l'intestazione fiduciaria e valorizzando, tra gli elementi di prova, una procura irrevocabile a vendere conferita dalla moglie al marito, con autorizzazione a contrarre con sé stesso, quale atto esecutivo dell'obbligo di ritrasferimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 132, 156 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché vizio di motivazione apparente o inesistente ex art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato l'accoglimento su una motivazione solo apparente e, in particolare, su una procura a vendere non contestuale all'acquisto dell'immobile; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare che, nella medesima data, anche l'altro coniuge aveva conferito una procura alla moglie per immobili a lui intestati, sicché i due atti andavano letti come esecutivi di accordi di separazione e non come prova di un patto fiduciario anteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva effettivamente motivato la decisione: correttamente in diritto, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il patto fiduciario avente ad oggetto immobili può essere provato con ogni mezzo e non richiede forma scritta ad substantiam; e in fatto, valorizzando la procura irrevocabile a vendere come elemento confermativo del pactum fiduciae. Il riferimento alla contestualità tra acquisto e procura è stato considerato un mero errore materiale/non decisivo, poiché la ratio decidendi non si fondava sulla contestualità, ma sul rilievo della procura come atto esecutivo dell'accordo fiduciario. È stato poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura, formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a una diversa valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, l'asserita esistenza di ulteriori procure e accordi di separazione è stata ritenuta comunque irrilevante rispetto all'oggetto del giudizio, che verteva sull'esistenza del patto fiduciario relativo agli immobili acquistati e intestati alla ricorrente. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c., alla somma in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o inesistente dedotto nel ricorso
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza impugnata
richiamato per lamentare carenza/inesistenza della motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha ribadito l'ambito ristretto, non estensibile alla rivalutazione delle prove
richiamato per la definizione accelerata e la decisione in camera di consiglio
richiamato incidentalmente con riferimento alla proposta di definizione accelerata
richiamato in relazione all'effetto confermativo della dichiarazione unilaterale del fiduciario come promessa di pagamento e astrazione processuale della causa
richiamato per definire il concetto di fatto storico e il riparto dell'onere probatorio nei vizi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il pactum fiduciae avente ad oggetto immobili non richiede la forma scritta ad substantiam, perché è un accordo interno che incide sul solo piano obbligatorio; una volta provato, può fondare la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento.
- La prova dell'intestazione fiduciaria e del relativo accordo può essere tratta da qualunque mezzo di prova, incluso il rilascio di una procura irrevocabile a vendere con autorizzazione a contrarre con sé stesso, se valutata dal giudice di merito come atto esecutivo del patto.
- In sede di legittimità, la censura di motivazione apparente è accoglibile solo quando la motivazione sia realmente inesistente, incomprensibile o affetta da irriducibile contrasto logico; non vi rientrano errori materiali, sviste terminologiche o valutazioni fattuali non condivise dalla parte.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non una questione giuridica, un singolo elemento istruttorio o una richiesta di nuova valutazione complessiva delle prove.
- La scelta delle prove ritenute più credibili e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito; la Cassazione non può sostituire una diversa lettura del compendio probatorio se la decisione è sorretta da motivazione logicamente comprensibile.
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