Cassazione Civile, Ordinanza n. 21037/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società creditrice aveva ottenuto l'ammissione del proprio credito al passivo di una procedura fallimentare, ma senza il privilegio invocato ai sensi dell'art. 2751-bis n. 5 c.c. Ha proposto opposizione allo stato passivo davanti al Tribunale, che l'ha dichiarata inammissibile perché, al momento del deposito del ricorso, non erano stati prodotti lo stato passivo e la comunicazione del curatore necessari a verificare la tempestività dell'impugnazione. La creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale, articolando tredici motivi. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per mancata prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione: la ricorrente aveva solo spedito l'atto per posta, senza depositare l'avviso di ricevimento entro l'udienza. Il fallimento intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la parte ricorrente non ha fornito la prova del perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo mediante produzione dell'avviso di ricevimento. È stata richiamata la regola secondo cui tale prova deve essere data entro l'udienza di discussione; in mancanza, e non avendo svolto difese l'intimato, non è possibile assegnare un termine per il deposito né disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
norma invocata dalla creditrice per ottenere il privilegio del proprio credito al passivo, ma non riconosciuto in sede di verifica
la rinnovazione della notificazione non è consentita quando manchi la prova del perfezionamento della notifica del ricorso e non ricorrano i relativi presupposti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Cass., Sez. U., 11429/2010
richiamata come precedente di legittimità sul principio per cui la prova del perfezionamento della notificazione va data mediante produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la parte ricorrente deve produrre l'avviso di ricevimento che dimostri il perfezionamento della notificazione entro l'udienza di discussione.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento rende l'impugnazione inammissibile quando l'intimato non si costituisce, non essendo consentito concedere un termine per il deposito né disporre la rinnovazione della notifica se non ricorrono i presupposti dell'art. 291 c.p.c.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile un'opposizione allo stato passivo per difetto di prova della tempestività, la successiva impugnazione deve comunque rispettare integralmente gli oneri di prova della regolare notificazione dell'atto introduttivo.
- La mancata costituzione dell'intimato può esonerare la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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