Cassazione Penale, Sentenza n. 35716/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 17/04/2023 che aveva confermato la condanna inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Bari (15/11/2020, rito abbreviato) per omicidio stradale e lesioni stradali unificati (art. 589-bis c.p.), con applicazione dell'aggravante per guida in stato di ebbrezza. I fatti: il 19/02/2019 il conducente Tangorra, a circa 129 km/h su una statale con limite 90 km/h, ha perso il controllo in una curva, urtando muretti e guard-rail; un passeggero (Antonio Ciriello) è stato sbalzato fuori e deceduto il giorno successivo; due passeggeri hanno riportato lesioni. Dalle indagini e perizia: fondo asciutto, visibilità ottima, conducente in stato di ebbrezza, pneumatico posteriore sinistro in pessime condizioni e diverso dalla gemella, nessuno indossava cinture. Motivi di cassazione: (1) vizio di motivazione sulla responsabilità penale e sulla causalità rispetto allo scoppio/condizione della gomma e alla presunta responsabilità del proprietario; (2) vizio di motivazione sull'aggravante della guida in stato di ebbrezza e contestazione dell'attendibilità dell'accertamento alcolemico per il metodo enzimatico, con conseguente censura della revoca della patente; (3) eccessiva severità della pena, senza adeguata considerazione dell'incensuratezza, della condotta processuale e della concausa dovuta al mancato uso delle cinture.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che i tre motivi fossero mera riproposizione delle doglianze già valutate in appello ("doppia conforme") e che la Corte territoriale avesse fornito motivazione sufficiente, non illogica né incongrua. Non essendovi specifica deduzione di travisamento della prova come richiesto dalla giurisprudenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando di fatto la condanna per omicidio stradale e lesioni stradali, l'aggravante per guida in stato di ebbrezza e gli effetti conseguenti (tra cui revoca della patente). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p. (omicidio e lesioni stradali)
comma 2 (aggravante per guida in stato di ebbrezza), comma 7 (diminuzione per il rito abbreviato), comma 8 (unificazione delle fattispecie)
La Corte ha ritenuto applicabili le norme sull'omicidio e le lesioni stradali, con riconoscimento dell'aggravante per guida in stato di ebbrezza e con applicazione della diminuzione prevista per il rito abbreviato; le fattispecie morte/lesioni sono state unificate ai sensi del comma 8
d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
artt. 140, 141, 142 (limiti di velocità e comportamenti), art. 186 (guida sotto l'effetto dell'alcool), art. 79 (efficienza dei veicoli, pneumatici), art. 172 (uso delle cinture di sicurezza)
Violazioni del Codice della Strada (eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, inefficienza del veicolo per pneumatico in pessime condizioni, mancato uso delle cinture) sono state ritenute elementi fattuali rilevanti ai fini della responsabilità penale
La revoca della patente è effetto previsto dalla normativa stradale in relazione alla condanna per guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto legittima la revoca applicata in esito alla condanna
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita il rilievo del "travisamento della prova" nelle ipotesi di doppia conforme, richiedendo specifica deduzione quando un elemento probatorio sia stato valutato per la prima volta in appello
Norma richiamata in relazione alla declaratoria di inammissibilità e alle conseguenze; la Corte non ha riscontrato assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado confermata in appello), il ricorso per cassazione non può limitarsi al solo dissenso soggettivo: occorre dedurre specificamente il travisamento della prova indicandone quale elemento nuovo o quale valutazione introdotta in seconda grado, altrimenti il ricorso è manifestamente infondato
- La responsabilità del conducente per incidenti stradali può essere affermata anche quando sussistano fattori concorrenti (es. pneumatico deteriorato): spetta al ricorrente dimostrare che il fatto materiale esorbitava dalla sfera di controllo del conducente e che il nesso causale principale sia stato interrotto da causa autonoma
- La mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri può assumere rilievo causale/concausale ai fini della quantificazione della responsabilità e della pena; il loro mancato uso può dunque attenuare la responsabilità esclusiva del conducente
- Gli esami alcolemici effettuati con metodi enzimatici sono, in linea di principio, utilizzabili come prova salvo profili specifici di inaffidabilità che il ricorrente deve indicare e provare in modo circostanziato
- La revoca della patente è effetto normativamente previsto in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza; contestare tale effetto richiede contestare i presupposti di fatto o di diritto che hanno portato al riconoscimento dell'aggravante
- La quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice e può essere assunta come legittima se la motivazione dimostra aver valutato gli elementi attenuanti e aggravanti; per ottenere revisione in cassazione bisogna provare una manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione
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